Cos’è il piano genitoriale e a cosa serve? Chi lo redige? Occorre predisporlo sempre? Cosa deve obbligatoriamente contenere e cosa è consigliato inserire al suo interno? Vediamo insieme questo nuovo strumento introdotto nel nostro ordinamento di recente con la Riforma Cartabia.
Indice
Toggle#1. Cos’è il piano genitoriale
Introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (la cd. Riforma Cartabia), il piano genitoriale è un importante strumento finalizzato a salvaguardare l’interesse supremo dei figli nell’ambito di una irreversibile crisi familiare.
Il fine è quello di adeguare gli istituti processuali alle concrete problematiche che la rottura di una relazione determina.
La fase più delicata si presenta infatti nel periodo successivo alla separazione ove gli ex coniugi si vedono costretti a dover affrontare congiuntamente tutte le questioni attinenti i figli.
Si pensi a due ex partner, già provati dal fallimento di una relazione affettiva spesso con una forte incompatibilità caratteriale (ndr. che molto probabilmente se potessero sceglierebbero di perdersi di vista una volta per tutte) si trovano a dover andare necessariamente d’accordo su orari, luoghi di vita, attività dei propri figli, e più in generale sulle scelte educative da portare avanti nell’interesse dei minori.
E’ dato noto che le scelte quotidiane riguardo alla vita dei figli sono spesso terreno di scontro tra mamma e papà.
Capita sovente che sui figli vengano proiettate le insoddisfazioni e i rancori ancora non sopiti dei genitori; gli stessi figli che vengono anche “usati” per attuare vere e proprie ripicche verso l’ex partner.
Il piano genitoriale risponde a questa esigenza: responsabilizzare la coppia elaborando ab origine, con attenzione e responsabilità, un progetto educativo e di crescita dei figli.
Tale documento deve essere allegato al ricorso introduttivo dei procedimenti di separazione, o scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché dei procedimenti di regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale e di modifica delle relative condizioni. Lo stesso vale per la comparsa di costituzione e risposta del convenuto a pena di decadenza (art. 473 bis.16 c.p.c.).
Sebbene secondo alcune scuole di pensiero pare che tale strumento debba essere applicato solo ai procedimenti giudiziali, alcuni Tribunali italiani richiedono espressamente il piano genitoriale anche nelle procedure consensuali.
In linea di massima, è fortemente raccomandato farvi ricorso.
#2. Qual è il contenuto obbligatorio
Il piano genitoriale non è una mera dichiarazione di intenti, ma deve offrire un’indicazione dettagliata di diverse voci che regolamentino in modo preciso ed accurato come i genitori intenderanno gestire la quotidianità dei figli.
L’art. 473 bis.12 comma 4 c.p.c. individua un contenuto minimo e obbligatorio dl piano genitoriale.
In particolare la norma stabilisce che nei procedimenti relativi ai minori, il piano genitoriale debba indicare gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative a:
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- scuola;
- percorso educativo;
- attività extrascolastiche;
- frequentazioni abituali;
- vacanze normalmente godute.
Il piano può essere redatto congiuntamente dalle parti. Diversamente ciascun genitore allegherà il proprio individualmente.
Laddove non vi sia accordo sul progetto educativo per i figli, al Giudice spetta l’ultima parola nell’ambito del procedimento dinanzi a lui incardinato.
Infatti, quando adotta i provvedimenti temporanei ed urgenti (art. 473 bis.50 c.p.c.) il Giudice può formulare una proposta di piano genitoriale tenendo conto di quelli allegati dalle parti.
#3. Cosa inserire nel piano genitoriale
Alcuni Tribunali hanno elaborato delle linee guida per la redazione del piano genitoriale, in modo da garantire una certa uniformità nella stesura di questo complesso documento.
Secondo le prassi giudiziarie, il piano genitoriale dovrà quindi contenere una prima sezione dedicata:
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- ai principi generali che regolano la genitorialità. In particolare per quanto riguarda l’affidamento condiviso, l’individuazione del genitore collocatario, le decisioni da prendere di caso di emergenza, l’accesso reciproco alle informazioni;
- ai diritti dei figli (quali il diritto alla bigenitorialità, il diritto a rimanere estraneo alle liti dei genitori nonché quello di non ricevere informazioni denigranti o squalificanti su uno dei genitori, o addirittura fungere da portavoce per le comunicazioni tra i genitori).
Fatta questa doverosa introduzione, il piano genitoriale dovrà poi includere appositi capitoli in materia di:
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- istruzione: scelta della scuola (pubblica o privata), del doposcuola, dell’educazione speciale e dell’istruzione a casa, delle attività extracurricolari corredate della relativa ripartizione dei costi tra i genitori;
- salute: visite mediche, decisioni da assumere, scelta sugli operatori sanitari di riferimento, ripartizione delle spese mediche;
- religione: scelte del credo religioso, della partecipazione a cerimonie ad esso connesse, della ricezione o meno di sacramenti e eventuali spese da sostenere;
- nuove relazioni: modalità e tempistiche per l’introduzione dei minori al nuovo partner del genitore;
- comunicazioni: contatti telefonici, trasferimento delle informazioni rilevanti, contatto tramite internet, costi del cellulare, utilizzo di internet e controllo su programmi e accesso, comunicazioni;
- decisioni a lungo termine: per le scelte significative che potrebbero sorgere nel tempo, come il trasferimento in una nuova città o paese, soffermandosi su come tali decisioni potrebbero influenzare i figli e la loro relazione con entrambi i genitori.
- evoluzione del Piano, modalità di aggiornamento e modifica del piano a fronte della crescita dei bambini e delle mutevoli circostanze.
- persone che si occupano del minore: nonni, parenti, babysitter, etc.;
- risoluzione delle controversie ed eventuale ricorso alla mediazione familiare;
- spostamenti del minore da un’abitazione all’altra;
- piano settimanale per le frequentazioni (con schema settimanale per regolare il tempo trascorso con ciascun genitore);
- vacanze, giorni festivi, compleanni di famiglia e date significative;
- deduzioni fiscali e ripartizione tra i genitori.
Emerge chiaramente che più sarà accurato il piano genitoriale maggiori saranno le informazioni di cui il Giudice potrà tenere conto per elaborare una proposta, in caso di disaccordo tra i genitori.
#4. Quali conseguenze per chi non lo rispetta
Il piano genitoriale diventa vincolante per i genitori, che si impegnano ad osservarne il contenuto.
Le nuove norme introdotte dalla Riforma sanzionano il mancato rispetto delle misure in esso previste.
Nello specifico, l’art. 473 bis.39 c.p.c. prevede che in caso di gravi inadempienze, anche di natura economica, o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento e dell’esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice può d’ufficio modificare i provvedimenti in vigore tra i genitori.
Inoltre l’autorità giudiziaria potrà, anche congiuntamente:
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- ammonire il genitore inadempiente;
- individuare la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento;
- condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
Il giudice potrà infine condannare il genitore inadempiente al risarcimento dei danni a favore dell’altro genitore o, anche d’ufficio, del minore.
#5. Chi lo redige
Il piano genitoriale in linea di massima deve essere redatto dai genitori, dietro eventuali indicazioni dei difensori.
Nella prassi, in presenza di conflittualità dei coniugi ed in pendenza di trattative volte ad addivenire ad una separazione consensuale o ad un divorzio congiunto, un ruolo determinante verrà assunto dagli avvocati delle rispettive parti, i quali forniranno un concreto ausilio nella redazione del piano atteso che anch’esso potrà essere oggetto di numerose revisioni.
Disclaimer
Il presente contenuto costituisce esclusivamente una informativa di massima senza alcuna pretesa di esaustività e non sostituisce, in alcun modo, la consulenza di un Avvocato.