Quando sorge il diritto d’autore su un’opera?

Il diritto d’autore sorge automaticamente con la creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale. 

La tutela del diritto d’autore comprende sia i diritti morali (diritto alla paternità dell’opera, diritto al mantenimento dell’integrità dell’opera, diritto di pubblicazione dell’opera o del ritiro della stessa dal commercio) sia i diritti patrimoniali esclusivi di utilizzazione economica dell’opera (diritto di riproduzione, diritto di esecuzione, rappresentazione, recitazione o lettura pubblica dell’opera, diritto di diffusione, diritto di distribuzione, diritto di elaborazione dell’opera). 

I diritti morali sono rivolti alla tutela della personalità dell’autore e restano in capo all’autore stesso anche in caso di cessione dei diritti di utilizzazione economica dell’opera.

A differenza dei diritti morali, i diritti patrimoniali possono essere acquistati, alienati o trasmessi ad altri soggetti, in tutte le forme e i modi consentiti dalla legge

In ogni caso, il diritto d’autore nasce a prescindere da ogni concreta utilizzazione, pubblicizzazione o iscrizione nei pubblici registri. 

Non occorre nessun attestato o riconoscimento formale per essere qualificato come titolare dell’opera. 

Colui che si dichiara autore di un’opera è considerato tale fino a prova contraria.

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