Il testamento biologico: cos’è e come farlo

Nel 2017 con la legge n. 219 è stato introdotto in Italia il testamento biologico. Sebbene la normativa non utilizzi espressamente questa espressione, ricorrendo alla formula “Disposizioni anticipate di trattamento”, di fatto e nella prassi trattasi della stessa fattispecie. 

Il Biotestamento

Anche denominato “biotestamento”, questo particolare strumento è espressione del principio costituzionale individuato all’art. 32 in materia di tutela della salute, secondo il quale “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.

La legge n. 219 del 2017 disciplina altresì le norme in materia di consenso informato, di terapia del dolore, di divieto di ostinazione irragionevole nelle cure e dignità nella fase finale della vita nonché di  pianificazione condivisa delle cure.

Prima di comprendere concretamente come è possibile lasciare testamento biologico, pare necessario esaminare quanto prevede la normativa.

 Il consenso informato

La legge pone a fondamento del trattamento sanitario l’autonomia decisionale  del  paziente.

Nello specifico, ribadisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, fatti i salvi i casi espressamente previsti dalla legge.

La ratio della normativa è appunto quella di tutelare il diritto alla vita, alla salute, alla dignità ma soprattutto all’autodeterminazione della persona.

Tali diritti si riflettono nel diritto di ogni persona di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo,  aggiornato e alla stessa comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei  trattamenti sanitari indicati da parte del personale medico.

La persona dovrà inoltre essere informata riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell’accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi.

 A cosa serve il testamento biologico?

L’aspetto innovativo introdotto dalla normativa riguarda la possibilità di lasciare un testamento biologico.

Invero, ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le “Disposizioni Anticipate di Trattamento” cd. DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. 

In altre parole, viene riconosciuta la possibilità ad ogni soggetto adulto  (non necessariamente già infermo) di decidere in via cautelativa a quali trattamenti – sanitari, terapeutici e diagnostici – sottoporsi nell’ipotesi in cui dovessero accadere eventi impeditivi così invalidanti da sottrargli la sua capacità decisionale.

Nel caso il disponente sia già in uno stato patologico potrà anche pianificare le cure con il medico che provvederà a indicarle nella cartella clinica.

La pianificazione può includere la nomina di un fiduciario e può essere aggiornata in base al progressivo evolversi della malattia, su richiesta della persona malata o su suggerimento del medico. 

Si pensi ad una grave infermità fisica o mentale, derivante dall’evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta.

Si pensi ad una condizione di stato vegetativo permanente derivante da incidente.

E’ indubbiamente un potente strumento di tutela dell’individuo e della sua libertà per tutte le scelte sanitarie che potrebbero riguardare la sua persona.

Per completezza pare necessario specificare che il testamento biologico è previsto da una legge nazionale italiana e pertanto produce effetti in Italia

Perché sia valido anche all’estero occorre verificare la sussistenza di  una legge analoga e se le modalità previste dalla nostra legge siano compatibili con quelle vigenti nell’altro Paese

Le DAT e il fiduciario

Nel biotestamento il disponente può indicare altresì una persona di sua fiducia, cd. “fiduciario”, che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. 

E’ di tutta evidenza che sebbene sia consigliabile questa designazione potrà mancare.  

Infatti, nel  caso  in  cui  le  DAT  non  contengano  l’indicazione  del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente. 

In caso di necessita’, il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno.

La legge prevede che il fiduciario sia una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere. Non è necessario alcun vincolo di parentela o coniugio o altra relazione.

L’indicazione di soggetto fiducia eliderà il potere decisionale di altri soggetti, ad es. i parenti. In sostanza solo il fiduciario potrà farsi carico di far rispettare le volontà del disponente.

Tale soggetto dovrà necessariamente accettare la nomina attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo, che verrà allegato alle DAT. 

Al fiduciario e’ rilasciata una copia delle DAT

Al fiduciario è consentito, in ogni momento, di rinunciare alla nomina  con atto scritto, purché tale rinuncia venga comunicata al disponente. 

Analogamente, lo stesso disponente potrà revocare l’incarico affidato, con le stesse modalita previste per la nomina e senza obbligo di motivazione. 

Vale la pena precisare che il fiduciario è solo uno ma nel testamento biologico è possibile indicare altre persone che possano sostituirlo, nel caso sia impossibilitato a svolgere la sua funzione. 

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 Come fare il testamento biologico?

Il biotestamento deve essere redatto:

    • per atto pubblico; o  
    • per scrittura privata autenticata; ovvero
    • per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l’Ufficio dello stato civile del Comune di residenza del   disponente  medesimo, che provvede all’annotazione in apposito registro, ove istituito, oppure presso le strutture sanitarie.  

Vi sono diverse associazioni, sensibili a queste tematiche ed attive nella tutela dei diritti umani, che mettono a disposizione del cittadino moduli che ne agevolano la compilazione.

Si precisa che le DAT sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa. 

Va da sé, che bisognerà mettere in conto i costi del compenso per la prestazione professionale del notaio, nell’ipotesi in cui il disponente decida di rivolgersi a lui per l’autenticazione.

Inoltre, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso  videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con  disabilità di comunicare.  

Con le medesime forme esse sono rinnovabili, modificabilirevocabili in ogni momento.  

Nei casi in cui ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle DAT con le forme previste dai periodi  precedenti, queste possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o video-registrata da un medico, con l’assistenza di due testimoni. 

Cosa può contenere il biotestamento?

Nelle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) vengono indicati i trattamenti sanitari che il disponente è disposto ad accettare o che intende rifiutare nel momento in cui non dovessi essere più capace di intendere e di volere, quindi incapace di esprimere autonomamente il proprio consenso informato ai trattamenti sanitari. 

Si precisa che il disponente potrà rifiutare anche i cd. “trattamenti sanitari salvavita” tra cui respirazione, idratazione o nutrizione artificiale.

Le disposizioni non possono essere contrarie alla legge. In ogni caso, se inserite, non invalideranno quelle conformi. 

Ciò a dire che nell’ipotesi in cui il disponente richieda un trattamento sanitario non riconosciuto in Italia come l’eutanasia o il suicidio assistito questo non avrà alcun valore.

Il Medico può decidere di disattendere le DAT?

In linea generale no, il personale medico è tenuto al rispetto delle DAT. 

Tuttavia, qualora esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. il medico, in accordo con il fiduciario, può disattenderle, in tutto in parte. 

Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, la decisione e’ rimessa al giudice tutelare.

Fonti normative:  Legge n. 219/2017

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