L’avvocato ha l’obbligo di “comunicare in forma scritta a colui che conferisce l’incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale”.
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ToggleCosa dice la legge professionale forense
L’art. 1, comma 141, lett. d), della legge n. 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) ha modificato l’art. 13, comma 5 della legge n. 247/2012 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense), introducendo – a partire dal 29 agosto 2017 – l’obbligo, per l’avvocato, di “comunicare in forma scritta a colui che conferisce l’incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale”.
La comunicazione in forma scritta della prevedibile misura dei costi della prestazione a favore del cliente era già prevista dal testo originario della legge, ma era subordinata ad una richiesta in tal senso.
Gli oneri informativi dell’Avvocato
La previsione dell’obbligo di rendere noto al cliente il costo della prestazione mira ad assicurare che i rapporti tra l’avvocato ed il proprio assistito siano improntati a fondamentali canoni di trasparenza.
A tale fine, l’intero comma 5 dell’art. 13 della Legge professionale pone in capo all’avvocato una serie di oneri informativi, che comprendono la comunicazione in forma scritta del prevedibile costo della prestazione, ma che tuttavia non si esauriscono con essa.
Alla luce della lettera della predetta disposizione normativa, occorre infatti distinguere tra due ordini di oneri informativi.
Il primo periodo della suddetta disposizione prevede infatti che l’avvocato renda “noto al cliente il livello della complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico”.
Il secondo periodo impone invece l’obbligo di comunicare in forma scritta il prevedibile costo della prestazione, “distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale”.
Tanto il primo quanto il secondo ordine di oneri sono dettati in ossequio ad elementari esigenze di trasparenza e buona fede, nonché in ottemperanza ai doveri di lealtà e correttezza, alla natura fiduciaria del rapporto (artt. 9, 11 e 12 del Codice deontologico), e agli specifici doveri di informazione previsti dall’art. 27 del medesimo Codice.
Al primo ordine di oneri, l’avvocato potrà adempiere anche oralmente, mentre la forma scritta è richiesta unicamente per l’indicazione del presumibile costo della prestazione.
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L’informativa sulla complessità dell’incarico e sugli oneri ipotizzabili
Il codice deontologico fornisce una precisazione quanto al contenuto delle informazioni di cui al primo periodo del comma 5.
Nello specifico, l’art. 27 del Codice deontologico integra la previsione legislativa disponendo che l’avvocato specifichi al cliente:
- le attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione (1° comma);
-
- la possibilità di ricorrere a strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (3° comma);
- la possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato (4° comma);
- la prevedibile durata del processo (2° comma);
- gli estremi della propria polizza assicurativa (5° comma).
Ne discende che, in armonia con l’art. 27 del Codice deontologico, gli oneri di cui al primo periodo dell’art. 13, comma 5, legge professionale, consistono nella prefigurazione al cliente delle attività che l’avvocato dovrà espletare nella cura dei suoi interessi.
Il professionista dovrà infatti specificare – per quanto possibile e compatibilmente con le caratteristiche di una prestazione che può essere mediata dall’intervento di terzi – le vicende logicamente ipotizzabili della controversia, sia in ambito stragiudiziale (ad es. nel caso di successo o insuccesso delle procedure di mediazione e/o negoziazione assistita), sia in ambito giudiziale (ad es. con riguardo ai gradi di giudizio, alle vicende processuali ipotizzabili).
Pertanto pare opportuno che già in questa prima fase venga rappresentata la possibilità che – attesa la natura della prestazione oggetto di incarico – costi e/o compensi subiscano delle variazioni in aumento qualora la prestazione dovesse richiedere attività ulteriori e/o più complesse (in relazione a sviluppi non espressamente previsti).
Oltre a ciò dovrà precisarsi che del realizzarsi di tale eventualità venga dato tempestivo avviso per ogni necessaria intesa, fermo che il mancato consenso sulle ulteriori attività e sulla conseguente modifica del costo complessivo della prestazione potrebbe comportare effetti negativi sulla prosecuzione della pratica e/o sul giudizio.
La comunicazione in forma scritta della misura prevedibile dei costi e accordo sul compenso
Il dettato normativo dispone che la comunicazione debba essere effettuata in forma scritta “a colui che conferisce l’incarico”, e ciò comporta che essa intervenga dopo l’accettazione dell’incarico.
L’accettazione dell’incarico e la comunicazione scritta del presumibile costo della prestazione possono anche essere contestuali.
Ne consegue che le parti possono stipulare in forma scritta l’intero assetto del contratto di patrocinio, ivi inserendo quindi anche la comunicazione del prevedibile costo delle prestazioni, cosicché la coincidenza dei due momenti determina che l’adempimento dell’obbligo di comunicazione risulti assorbito dal perfezionamento del contratto d’opera professionale a seguito di proposta e accettazione.
In ogni caso, resta fermo che il compenso dell’avvocato può essere determinato secondo le previsioni di cui all’art. 13, comma 3, legge professionale.
Eccezioni al preventivo in forma scritta
Dall’analisi appena svolta restano di fatto escluse dall’operatività dell’obbligo alcune attività.
In particolare, come precisato anche dal CNF, tutte quelle prestazioni che debbono necessariamente rendersi nell’immediato e che ivi si esauriscono.
Si pensi ad una consulenza resa in maniera orale e contestuale alla richiesta, alla difesa e all’interrogatorio in carcere di persona arrestata, al procedimento per direttissima, costituzioni e redazione di atti di particolare urgenza, nonché a tutte le altre fattispecie nelle quali non é oggettivamente possibile assolvere al dovere di informativa, come nelle ipotesi di difesa di soggetti latitanti ed irreperibili, etc.
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Le conseguenze della violazione dell’obbligo di comunicazione
Il mancato adempimento dell’obbligo di comunicazione in forma scritta, o comunque la mancanza dell’accordo sul compenso, comporta l’applicazione del comma 6 del medesimo art. 13 e dunque, segnatamente, il ricorso ai parametri per la determinazione del costo della prestazione.
Ai sensi dell’art. 13, comma 6, infatti, i parametri si applicano – tra l’altro – quando “all’atto dell’incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta” e “in ogni caso di mancata determinazione consensuale”.
Preme specificare inoltre che la violazione dell’obbligo di comunicazione “scritta” non provoca in nessun caso la nullità dell’accordo e la conseguente inefficacia del contratto d’opera professionale.
Secondo la Corte di Cassazione la disposizione in parola, difatti, deve essere qualificata in termini di “norma di comportamento dei contraenti” e non già quale “norma di validità del contratto” e “la violazione delle norme di comportamento, tanto nella fase prenegoziale quanto in quella attuativa del rapporto, non incide sulla genesi dell’atto negoziale, quantomeno nel senso che non è idonea a provocarne la nullità”.
Il contenuto della comunicazione e vincolatività della previsione del costo della prestazione
Le voci di costo dovranno essere indicate, a garanzia della trasparenza e corretta informazione, distinguendo tra:
- oneri (ad es. contributo unificato);
- spese (ad es. per notifiche, copie o trasferte, così come quelle forfettarie); e
- compenso per l’avvocato, determinato secondo i criteri di cui all’art. 13, comma 3 Legge professionale, individuando – se consentito dalle concrete caratteristiche dell’incarico – le principali fasi del procedimento giudiziale o dell’attività stragiudiziale.
D’altro canto, le peculiari caratteristiche che può assumere la prestazione professionale dell’avvocato – si pensi, su tutte, alla difesa in giudizio – espongono il compenso pattuito a possibili oscillazioni, che possono essere determinate ad es. da impreviste evoluzioni della vicenda processuale.
Dovrà quindi darsi primariamente atto della circostanza che la teorica prevedibilità è necessariamente condizionata dal fatto che la prestazione dell’avvocato è del tutto mediata e risente di variabili indipendenti dalla sua volontà.
Ciò perché la peculiarità e la non prevedibilità della mole e del tipo di attività derivano dal fatto che essa deve adattarsi a contesti, anche processuali, spesso non ipotizzabili nei loro sviluppi che possono frequentemente essere forieri di ulteriori oneri (ad es. cautelare in corso di causa, interventi di terzi).
Una previsione con carattere di certezza non è possibile in un contratto d’opera intellettuale che deve svolgersi nel contesto di una lite giudiziale o di una trattativa stragiudiziale.
Pertanto – fermo restando che la comunicazione del prevedibile costo della prestazione, quantomeno con riferimento ai compensi professionali, vincola il professionista secondo criteri di buona fede e correttezza – l’avvocato dovrà, a garanzia della trasparenza della comunicazione nei rapporti con il cliente, inserire, in sede di comunicazione in forma scritta della prevedibile misura del costo della prestazione, opportune clausole che, richiamando quanto rappresentato e precisato in conformità alle indicazioni di cui all’ultimo periodo del precedente paragrafo II, ribadiscano la possibilità di variazioni in aumento dell’ammontare del compenso e delle spese necessarie per l’utile espletamento della pratica, fatti salvi l’informazione tempestiva al cliente e il suo consenso (con l’avvertimento che la mancanza del consenso stesso potrà avere effetti negativi sul giudizio).
Qui di seguito un esempio di clausola fornito dal Consiglio Nazionale Forense:
“Come già rappresentato all’atto di rendere noto il livello della complessità dell’incarico e dell’indicazione di tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico stesso, si ribadisce che, attesa la natura della prestazione oggetto del mandato, costi e/ compensi potranno subire delle variazioni in aumento qualora dovessero rendersi opportune attività ulteriori e/o adempimenti più complessi (rispetto a quanto inizialmente previsto in modo indicativo) e che del realizzarsi di tale eventualità verrà in ogni caso dato tempestivo avviso.
Le sanzioni disciplinari
Ebbene, in caso di inadempimento dell’obbligo di redigere il preventivo da parte dell’avvocato, il compenso é comunque dovuto, ma é determinato in base ai parametri ministeriali.
La violazione dell’obbligo del preventivo – che non incide sulla spettanza del compenso professionale né sull’ammontare – comporta a carico dell’avvocato una eventuale azione civilistica da parte del cliente, oltre che conseguenze di natura deontologica, come prevede espressamente l’art. 27, comma 2, del codice deontologico, norma che prevede la sanzione dell’avvertimento nel caso in cui l’avvocato violi l’obbligo di dare al cliente adeguate informazioni circa gli oneri ipotizzabili ed il prevedibile costo della prestazione.





