L’avvocato ha il diritto di essere pagato per l’attività svolta. Il difensore può decidere di non pretendere nulla dal proprio assistito e di rivalersi direttamente sulla controparte. In tale contesto assumono rilievo i concetti di antistatarietà e distrazione delle spese, che sebbene spesso vengano impiegati come sinonimi, di fatto possiedono significati diversi. Scopriamo quindi la differenza tra Avvocato antistatario e avvocato distrattario.
Indice
ToggleChi è l’Avvocato antistatario?
Viene definito Avvocato antistatario il difensore che dichiara al Giudice di aver assistito il proprio Cliente senza aver ricevuto alcun compenso e avendo anticipato tutte le spese processuali (es. contributo unificato, spese di notifica, diritti di cancelleria, marche da bollo, etc.).
In genere, la parte che avvia il processo anticipa le spese di giudizio e si fa carico degli onorari dell’avvocato, ma non sono esclusi accordi diversi tra difensore e assistito.
Ciò vale a dire che quando l’avvocato si dichiara antistatario svolge la propria l’attività senza riscuotere alcun onorario e sostenendo di proprio tasca i costi della causa, i quali, in ogni caso, potranno (dovranno) essergli riconosciuti in un momento successivo rispetto al conferimento dell’incarico.
Nel nostro ordinamento vige il principio in forza del quale “Chi perde paga”, tuttavia trova applicazione solo ove una delle parti sia dichiarata totalmente soccombente nel giudizio.
L’antistatarietà viene in genere dichiarata nel primo atto introduttivo del giudizio (atto di citazione, ricorso, ecc.) e ai sensi dell’art. 93 c.p.c. il procuratore che si dichiara antistatario, in caso di vittoria, può richiedere al giudice di condannare la controparte al pagamento delle spese legali direttamente in suo favore.
Ed è in questo contesto che entra in gioco la distrazione delle spese.
Chi é l’Avvocato distrattario?
L’avvocato distrattario è un avvocato antistatario che ha ottenuto dal Giudice, nella stessa sentenza di condanna alle spese, la distrazione, in suo favore, degli onorari non riscossi e delle spese che dichiara di aver anticipato, i quali vengono posti a carico della controparte soccombente.
La richiesta di distrazione delle spese in suo favore può essere formulata anche nelle conclusioni o in comparsa conclusionale, senza che per questo motivo venga violato il divieto del “novum“.
Per questa domanda, da ritenersi autonoma rispetto all’oggetto del giudizio, non si pone l’esigenza del rispetto del principio del contraddittorio, a fronte del difetto di interesse della controparte a contrastarla.
Nel giudizio di Cassazione, l’istanza volta a ottenere la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario, può essere formulata anche in sede di memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c.
Si precisa sin d’ora che l’avvocato distrattario può richiedere alla parte soccombente solo l’importo dovuto a titolo di onorario e spese legali processuali e non anche l’importo dell’IVA che gli sarebbe dovuta, a titolo di rivalsa, dal proprio cliente, abilitato a detrarla.
L’avvocato distrattario può pretendere i propri onorari anche dal proprio assistito?
Il difensore avrà sempre il diritto di rivolgersi al proprio cliente per la parte di credito professionale eccedente la somma liquidata dal giudice, ovvero, nonostante la distrazione, per ottenere l’intera somma dovuta.
In quest’ultimo caso, il cliente vittorioso avrà il diritto ad agire in ripetizione nei confronti della parte soccombente, previa revoca della distrazione.
L’ammissione al gratuito patrocinio è compatibile con la richiesta di distrazione delle spese?
Secondo la Corte di Cassazione il gratuito patrocinio è compatibile con la dichiarazione di distrazione.
Ciò significa che l’avvocato può essere pagato sia dallo Stato che dalla controparte.
La compatibilità dei due istituti si giustifica in quanto mentre il gratuito patrocinio è un diritto del cliente, la distrazione delle spese è un diritto dell’avvocato.
Trova online il tuo Avvocato e ottieni subito una Consulenza legale
Qual è la natura del credito maturato?
Il credito dell’avvocato antistatario rappresenta un’obbligazione pecuniaria.
Ne consegue che il ritardo nel pagamento produce automaticamente gli interessi legali e il riconoscimento di questi ultimi soddisfa ogni pretesa da ritardo.
Il calcolo di tali interessi decorre dal giorno della notifica della sentenza fino al pagamento di quanto dovuto. Con la notifica l’avvocato creditore costituisce in mora la controparte soccombente debitrice.
La sentenza di condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali in favore della parte vittoriosa, liquidandone l’ammontare, costituisce titolo esecutivo.
L’avvocato distrattario diviene creditore della controparte, con la conseguenza che, se non viene pagato, potrà porre in esecuzione la sentenza nel proprio interesse (nei limiti del pagamento riconosciuto dal giudice).
Come detto, si tratta quindi di un diritto di credito verso il soccombente, autonomo rispetto a quello preesistente nei confronti del proprio cliente, al quale si aggiunge, in via alternativa.
L’avvocato distrattario dovrà quindi notificare la sentenza sia in nome e per conto proprio che nell’interesse del proprio assistito, quale parte vincitrice del processo.
In via alternativa, potrà notificare anche un solo titolo, purché sia espressamente notificato nell’interesse di entrambe le parti creditrici.
A seguito della notifica del titolo in suo favore, l’avvocato antistatario potrà notificare due distinti atti di precetto (uno per la sorte capitale e l’altro per le spese legali) o un unico precetto.
Da ciò si apriranno due distinti processi di esecuzione, che potranno essere riuniti.
In linea di massima è preferibile trattare in via autonoma il recupero delle spese legali da quello della sorte.
A chi fattura l’avvocato distrattario?
Indipendentemente dal soggetto che effettua il pagamento, la prestazione professionale è sempre resa nei confronti del cliente, alla stregua del principio sancito dall’art. 18 del DPR n. 633/1972.
Pertanto, nel caso in cui la controparte sia risultata soccombente e il giudice abbia disposto il pagamento delle spese legali in capo a quest’ultima ed in favore del procuratore antistatario, questi dovrà emettere fattura nei confronti del proprio assistito, nella quale dovrà evidenziare che il pagamento é stato effettuato dalla parte soccombente.
Invero non può essere emessa fattura nei confronti della controparte in quanto manca la fattispecie di prestazione: il titolo di pagamento è rappresentato dalla sentenza e non già dal documento fiscale.
L’avvocato dovrà, in ogni caso, rilasciare alla parte soccombente una ricevuta per le spese dalla stessa corrisposte.
Chi è tenuto al pagamento dell’IVA?
Quanto al pagamento dell’IVA, occorre svolgere una precisazione.
Il codice di procedura civile, agli articoli 91 e 93, contempla due casistiche in punto al pagamento delle spese legali.
L’art. 91 c.p.c. disciplina il rimborso delle spese legali da parte del soccombente alla parte vittoriosa e prevede conseguenze diverse in relazione alla soggettività passiva ai fini Iva, nonché alla possibilità della parte vittoriosa di detrarre o meno l’imposta sul valore aggiunto.
Nello specifico, nel caso in cui la parte vittoriosa sia soggetto titolare di partita iva e possa quindi detrarre l’Iva, quest’ultima rimane a suo carico in quanto, essendo applicata dal suo difensore in fattura, genererà un credito nei confronti dello Stato. Perciò parte soccombente corrisponderà l’importo totale al netto dell’Iva.
Di contro, nel caso in cui la parte vittoriosa sia un soggetto privato (o titolare di partita iva in regime forfettario) e non possa detrarre l’Iva, questa diventa un costo ed in tale tale verrà rimborsato dalla parte soccombente. Inoltre, in tale ipotesi non vi è ritenuta d’acconto.
L’art. 93 c.p.c. disciplina il pagamento diretto da parte del soccombente al legale del vittorioso attraverso la distrazione delle spese.
Nel caso di pagamento diretto al legale della parte vittoriosa si applicano le stesse regole indicate per la casistica di cui all’art. 91 c.p.c. con la peculiarità che l’avvocato sarà tenuto ad annotare nella fattura, emessa sempre nei confronti della parte vittoriosa, l’avvenuto pagamento da parte soccombente.
Si precisa infine che, se il soccombente è sostituto d’imposta dovrà applicare le ritenute d’acconto anche se le prestazioni sono rese nell’interesse di terzi.
Leggi anche: Chi può accedere al gratuito patrocinio?
Conclusione
In definitiva, sulla base di quanto sin qui delineato:
- L’avvocato antistatario è quello che dichiara di non aver percepito nulla dal proprio assistito e di aver anticipato le spese per conto di questi;
- L’avvocato distrattario è quello che, invece, chiede ed ottiene che il pagamento delle spese processuali disposte in sentenza siano liquidate direttamente in suo favore.
Nella prassi, tuttavia, questa differenza viene meno visto che l’avvocato, proprio in virtù della dichiarazione di antistatarietà, chiede al giudice la distrazione delle spese a suo favore.
L’antistatarietà diventa quindi il presupposto per la distrazione delle spese a favore dell’avvocato. Non è un caso che, molto spesso, antistatarietà e distrazione vengano impiegati come sinonimi.