Vendita di bene immobile: quando l’acquirente può chiedere la riduzione del prezzo?

La compravendita è il contratto, a prestazioni corrispettive, che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di un bene, mobile o immobile, oppure di altro diritto verso il pagamento di un prezzo. Con tale contratto sorgono precisi obblighi in capo alle parti. 

Gli obblighi delle parti

      1. consegnare la cosa al compratore;
      2. fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l’acquisto non è effetto immediato del contratto;
      3. garantire il compratore dall’evizione della cosa (ossia garantirgli che nessuno possa vantare sul bene lo stesso diritto di proprietà);
      4. garantire il compratore dai vizi della cosa. 

      Se il compratore scopre che il bene compravenduto è viziato cosa può fare?

      La denuncia può essere fatta tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e non è necessaria in due casi:

      1. si tratta di un vizio occultato dallo stesso venditore. Tale circostanza, tuttavia, deve essere dimostrabile;
      2. il venditore ha riconosciuto il vizio.

          1. la risoluzione del contratto (cd. Azione redibitoria): restituendo il bene e facendosi restituire il prezzo pagato o liberandosi dall’obbligo di pagarlo; ovvero
          2. la riduzione del prezzo (cd. Azione estimatoria), con conseguente restituzione di parte del denaro già versato. 

        In alcuni casi, tuttavia, si tratta di una scelta vincolata. In particolare, l’acquirente può esercitare:

        1. unicamente l’azione redibitoria (ossia la risoluzione del contratto, con lo scioglimento dell’accordo e liberazione, per entrambe le parti, dall’obbligo delle relative prestazioni) se la cosa è consegnata è perita in conseguenza dei vizi;
        2. unicamente l’azione estimatoria (ossia la riduzione del prezzo), se la cosa è perita per caso fortuito, per colpa del compratore, o è stata da lui alienata o trasformata. 

        Il venditore viene così liberato da una prova di fatto “impossibile”, non potendo (e non dovendo) egli provare l’assenza di vizi.

        Nell’ipotesi di vizio occultato l’acquirente dovrà altresì dimostrare la circostanza che il vizio era noto al venditore, il quale ha scelto, in mala fede, di ometterlo in fase di vendita, fatta salva la possibilità di chiedere persino l’annullamento del contratto.

        Si pensi al compratore che cosciente dell’esistenza del vizio occulto o palese, opera sul bene artifici tali da non renderlo evidente all’acquirente, ad esempio imbiancando coscientemente una stanza, per celare una infiltrazione di acqua presente nella parete.

        Oltretutto, se il compratore intende ottenere anche il risarcimento del danno patito, dovrà dimostrare il danno stesso nonché il nesso causale, ossia la relazione di causa-effetto tra vizio (e non già tra bene) e il danno.

        Al venditore è concessa la prova “liberatoria” di avere ignorato i vizi della cosa senza colpa.

        Disclaimer

        Il presente contenuto costituisce esclusivamente una informativa di massima senza alcuna pretesa di esaustività e non sostituisce, in alcun modo, la consulenza di un Avvocato.

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