Quali sono le regole per gli orari condominiali?

Chi vive in un contesto condominiale sa che il rispetto della comunità e della pacifica convivenza si riflette anche nel riconoscere il diritto altrui al riposo così come il godimento della propria dimora in pace.

Tale diritto si traduce nell’osservanza, da parte di ciascun condomino, dei cd. “orari del silenzio”, nei quali è vietato svolgere determinate attività che possano minare il relax degli altri condomini.

Limite di tollerabilità alle immissioni rumorose 

Un rumore diviene molesto quando genera fastidio e turbamento ai proprietari delle abitazioni più vicine, purché superi il “limite di normale tollerabilità” imposto dall’art. 844 c.c.

Tuttavia, non sussiste un parametro assoluto perché un rumore (o uno schiamazzo) possa considerarsi intollerabile.

La valutazione in punto al superamento della soglia di tolleranza dovrà infatti tenere conto di tutta una serie di fattori, tra i quali:

    • L’entità del rumore ossia la sua capacità di propagarsi all’esterno
    • L’orario in cui il rumore viene prodotto;
    • La persistenza del rumore;
    • La collocazione ambientale e geografica del contesto immobiliare;
    • La necessità del rumore. 

Le fonti degli “orari del silenzio”

Ciascun condominio è soggetto a delle regole che stabiliscono quando è consentito fare “rumore”, seppur nel rispetto altrui.

Posto che il codice civile nulla dice in punto alle ore destinate al silenzio offrendo un generico criterio della “normale tollerabilità”, le fonti a cui occorre rifarsi per rinvenire tali limiti sono le seguenti:

    • La prima riguarda il regolamento condominiale, laddove ve ne sia uno;
    • In difetto della prima, occorre attenersi regolamento comunale di riferimento, ai più sconosciuto;
    • Infine, laddove anche la seconda ipotesi sia generica, il buon senso resta sicuramente la soluzione più saggia, che sebbene per molti sia scontata per tanti altri non lo è affatto.

Il regolamento di condominio

Quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a dieci, sussiste l’obbligo di adottare un regolamento di condominio (art. 1138 c.c.).

Nella prassi, i regolamenti condominiali prevedono due fasce orarie nelle quali occorre osservare il silenzio: nei giorni feriali dalle 21.00 alle 8.00 per il riposo notturno e dalle 13.00 alle 16.00 per il relax pomeridiano.

Le fasce orarie individuate sono chiaramente elastiche, nel senso che possono variare nel fine settimana ma anche in base alle stagioni

Infatti, nella stagione estiva gli orari generalmente vengono dilatati anche in vista delle giornate più lunghe e anche perché molti condomini si stanno godendo le ferie.

Il regolamento comunale

In linea generale, i regolamenti condominiali sebbene possano discostarsi dai regolamenti comunali, di fatto adottano le soluzioni proposte da questi ultimi.

Si precisa, in ogni caso, che in assenza di un regolamento redatto dai condomini occorrerà rifarsi alle regole dettate dai singoli Comuni in cui gli immobili sono situati.

Per i rapporti di vicinato il Comune stabilisce delle norme che mirano a tutelare la quiete pubblica.

A titolo esemplificativo, il Comune di Milano vieta di produrre rumori incomodi al vicinato nonché di fare un uso eccessivo di strumenti musicali e simili, specialmente dalle 22 alle ore 8. 

Quanto ai giochi rumorosi dei bambini nei cortili, nei giardini e nelle aree scoperte delle abitazioni private, lo stesso Comune, pur promuovendo e favorendo l’esercizio delle attività ludiche e creative, rimanda ai singoli regolamenti condominiali per il rispetto delle fasce orarie di tutela della quiete e del riposo.

Il buon senso nei rapporti di vicinato

Ad ogni modo, sarebbe sufficiente un pò di assennatezza per comprendere che le prime ore del mattino, il primo pomeriggio e la tarda notte siano fasce orarie destinate al riposo.

Un buon vicino quindi eviterà di dare una festa all’una di notte, eviterà di far giocare i propri figli in cortile alle 14 del pomeriggio, eviterà di fare andare la lavatrice alle 6 del mattino. 

In conclusione, in linea di massima nei giorni lavorativi sono consentite tutta una serie di attività, anche rumorose purché non moleste.

Si pensi ai lavori di ristrutturazione, all’ascoltare la musica o la televisione ad alto volume, ad usare l’aspirapolvere, a sbattere i tappeti, a suonare uno strumento, a cantare a squarciagola, al cane che abbaia, a camminare con i tacchi in casa.

Pertanto da lunedì a venerdì, indicativamente dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 21.00, i condomini potranno godere di una certa libertà.

Ne consegue che nei giorni festivi, il buon senso dovrà essere accompagnato da qualche accortezza in più, anche per garantire ai lavoratori di riposarsi.

Come difendersi dai rumori molesti?

In prima battuta, ove il rapporto con il vicino di casa non sia così intimo, può risultare utile rivolgersi all’amministratore di condominio, il quale potrà tentare un primo approccio invitando il condomino ad astenersi da determinate condotte.

E’ di tutta evidenza che nel caso in cui il vicino non si mostri  collaborativo e perseveri nel produrre rumori molesti si potrà procedere per vie legali.

Quando una controversia verte in materia di condominio sarà necessario esperire un tentativo di conciliazione in sede di mediazione.

Nell’ipotesi in cui tale attività si rivelasse inidonea ad addivenire ad una definizione bonaria della questione, si potrà agire giudizialmente.

Si ribadisce che, affinché il condomino molesto sia sanzionabile, è necessario munirsi di una perizia fonometrica realizzata da un tecnico competente in acustica.

In ultimo, allorquando si configuri una ipotesi di “Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone” sanzionata dal codice penale all’art. 659, occorrerà segnalarlo alle forze dell’ordine. 

Tale disposizione è posta a tutela della tranquillità e della serenità della collettività, minacciata da schiamazzi e rumori molesti di qualsiasi tipo.

Ai fini della sua configurabilità, non è necessaria la prova dell’effettivo disturbo arrecato a più persone – nel nostro caso al condominio nel suo complesso – ma è sufficiente l’idoneità della condotta a disturbare un numero indeterminato di persone.

Disclaimer

Il presente contenuto costituisce esclusivamente una informativa di massima senza alcuna pretesa di esaustività e non sostituisce, in alcun modo, la consulenza di un Avvocato.

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