L’Amministratore di sostegno (AdS) è una figura istituita per tutelare quelle persone che, a causa di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.
Il decreto di nomina dell’AdS deve contenere, tra le varie indicazioni, l’oggetto dell’incarico e degli atti che l’amministratore ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario nonché gli atti che quest’ultimo può compiere solo con l’assistenza dell’AdS.
Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’AdS nonché tutti gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.
Nello svolgimento dei suoi compiti, l’AdS deve sempre tenere conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario. In linea generale, i poteri dell’AdS si distinguono in relazione agli atti di ordinaria amministrazione e quelli di straordinaria.
Nella prima ipotesi, l’AdS agisce in nome e per conto del beneficiario senza necessitare l’autorizzazione del Giudice tutelare, mentre nel secondo caso il benestare dell’autorità giudiziaria è condizione imprescindibile, pena l’annullamento degli stessi.
Disclaimer
Il presente contenuto costituisce esclusivamente una informativa di massima senza alcuna pretesa di esaustività e non sostituisce, in alcun modo, la consulenza di un Avvocato.