Come si calcolano le quote degli eredi nella successione testamentaria?

Qui di seguito una guida pratica su come determinare le quote spettanti agli eredi legittimari in materia di successione testamentaria.

Successione testamentaria e eredi legittimari

La successione testamentaria è quella in cui il de cuius, ossia la persona deceduta, ha disposto delle proprie sostanze per il tempo successivo alla morte mediante la redazione di un testamento, con il quale determina i soggetti beneficiari e le rispettive quote.

Il testatore può disporre validamente dell’intero suo patrimonio e il testamento può contenere sia disposizioni patrimoniali che disposizioni morali.

Tuttavia il Codice Civile riconosce a favore di determinati soggetti cd. legittimari il diritto ad una quota minima sul patrimonio del defunto, la cd. quota di legittima.

Infatti, anche in presenza di un testamento, agli eredi legittimari è sempre riservata una quota di eredità, che non può essere lesa o diminuita dalle ultime volontà del testatore ed è per questo che si parla di successione necessaria.

La parte di patrimonio non compresa nella quota di legittima è detta quota disponibile: di tale quota il testatore può liberamente disporre.

La successione testamentaria prevale sulla successione legittima quando esiste un testamento valido. 

Eredi legittimi vs eredi legittimari

La differenza tra la qualifica giuridica di erede legittimo e legittimario è sottile ma allo stesso tempo fondamentale. Gli eredi legittimi sono quelli che succedono al defunto in mancanza di valide disposizioni testamentarie.  In particolare, si apre la cd. successione legittima (o successione ex lege o ab intestato) quando:
        • non è stato lasciato alcun testamento;
        • il testamento è stato annullato, anche in parte, o è invalido;
        • il testamento è parziale, pertanto non comprende tutti i beni del de cuius.

    Gli eredi legittimi sono:
          • Il coniuge o la parte dell’unione civile;
          • i figli;
          • i genitori;
          • i fratelli e le sorelle;
          • i parenti fino al sesto grado.

Diversamente in presenza di un testamento, oltre agli eredi in esso indicati – cd. eredi testamentari, che ricordiamo possono anche non essere parenti – occorre contemplare gli eredi che vengono definiti legittimari poiché di fatto succedono al testatore, anche contro la sua volontà.

Sono infatti considerati dal nostro ordinamento come eredi necessari. Ne discende che le disposizioni del de cuius non possono escluderli dalla successioni, fatte salve precise e gravi ipotesi.

E’ quindi la stessa legge a riservare ad essi una quota dell’asse ereditario, in forza di prossimità nel vincolo familiare.

Non solo. Agli eredi legittimari la normativa riconosce degli strumenti  di tutela proprio per scongiurare lesioni di tale quota ad opera delle disposizioni testamentarie.

Possono infatti agire in giudizio per chiedere la riduzione della parte lasciata all’erede testamentario oltre la quota disponibile.

Gli eredi legittimari sono: 

    • Il coniuge o la parte dell’unione civile;
    • i figli e i loro discendenti;
    • gli ascendenti (ossia i genitori e solo in assenza di figli).

Come si calcola la legittima?

Come detto i legittimari non possono essere privati della quota attribuita loro per legge definita “di riserva” o “legittima”, a prescindere dalla volontà del testatore.

L’entità di tale quota si ricava nel complesso dei successibili dal calcolo della cd. “quota disponibile”, liberamente oggetto delle disposizioni di ultima volontà della persona.

Ciò vale a dire che partendo da tutti i beni rinvenuti al momento di apertura della successione e detratti i debiti ereditari, si somma a questo valore quello delle donazioni dirette e indirette fatte in vita dal defunto.

L’asse ereditario così ottenuto è diviso tra porzione disponibile e porzione destinata ai legittimari.

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La quota di legittima del coniuge senza figli, del coniuge con un figlio, del coniuge con due o più figli

Le quote di legittima spettanti al coniuge, a seconda del concorso o meno in successione con i figli, sono le seguenti:

    • 1/2 del patrimonio ereditario in mancanza di figli;
    • 1/3 del patrimonio ereditario in presenza di un figlio;
    • 1/4 del patrimonio ereditario in presenza di due o più figli.

Occorre poi precisare che in ogni caso, anche in concorso con altri successibili, al coniuge superstite sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso degli arredi in essa compresi e di proprietà del defunto, peraltro diritti gravanti sulla porzione disponibile.

Se quest’ultima non è sufficiente gravano per il resto sulla legittima dello stesso coniuge superstite, infine sulla legittima spettante ai figli. 

Andrebbe anche evidenziato che per orientamento prevalente per “casa adibita alla residenza familiare” si intende quella in cui si dimorava abitualmente e in maniera prevalente, con esclusione delle eventuali altre.

La quota di legittima dei figli con coniuge e senza coniuge

Le quote di legittima spettanti ai figli invece sono le seguenti:

    • all’unico figlio spetta 1/2 del patrimonio ereditario in mancanza di coniuge;
    • all’unico figlio spetta 1/3 del patrimonio ereditario in presenza del coniuge;
    • a due o più figli spetta la metà del patrimonio ereditario, da dividersi tra loro in parti uguali in presenza del coniuge e i 2/3, sempre da dividersi in parti uguali, in mancanza del coniuge.

Occorre considerare inoltre che i figli adottati non sono eredi legittimari dell’adottante, se adottati quando già maggiori di età, poiché sorge il vincolo di parentela con gli adottanti solo per coloro che sono stati adottati in età minore. 

Una annotazione importante è la posizione dei discendenti dei figli, cui spetta per “rappresentazione” la stessa quota di legittima attribuita ai propri genitori, che non hanno voluto o potuto accettare l’eredità.

La “rappresentazione” infatti è quell’istituto successorio che permette il subentro del discendente dell’erede legittimo o testamentario e dei legittimari, in caso il genitore appunto non possa o voglia accettare l’eredità.

La quota di legittima degli ascendenti

Ai genitori del defunto, o ascendenti, spetta la legittima solo se il defunto non lascia figli, quindi essi concorrono al massimo solo con il coniuge.

Le quote sono le seguenti:

    • 1/3 del patrimonio ereditario in mancanza di coniuge;
    • 1/4 del patrimonio ereditario in presenza del coniuge.

Tra gli ascendenti rientrano anche i genitori naturali e adottivi (escluse, come detto, le adozioni di persone maggiori di età) e la quota ad essi riservata si divide in linea materna e paterna di pari grado.

Infine se gli ascendenti sono di grado diverso, l’intera quota spetta all’ascendente più vicino. 

*Tabella riassuntiva di ripartizione delle quote agli eredi legittimari con l’indicazione della porzione disponibile al testatore

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