Il testamento, atto con cui il de cuius esprime le sue ultime volontà (patrimoniali ma anche morali), può essere impugnato, e in determinate ipotesi, invalidato rendendolo improduttivo di effetti giuridici.
In particolare, un testamento può essere impugnato per vizi formali (vizi che attengono alla specifica forma testamentaria); per vizi sostanziali (vizi che attengono al contenuto del testamento); per vizi della volontà del testatore (errore, violenza, dolo); per difetto di capacità del de cuius.
Chiunque abbia interesse diretto può impugnare un testamento per invalidità (annullabilità/nullità) e promuovere il relativo giudizio davanti al Tribunale competente, con citazione di eredi e legatari.
Si precisa che sebbene l’azione di impugnazione per nullità non sia soggetta a termini prescrizionali , quella di annullabilità deve essere invece incardinata entro i 5 anni dal giorno in cui si è avuta notizia del vizio della volontà.
Decorso tale termine il testamento non sarà già impugnabile.
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