L’unità familiare è un diritto fondamentale riconosciuto e tutelato dall’ordinamento italiano e che trova pieno riconoscimento anche per gli stranieri che desiderino riunirsi ai propri familiari.
Il ricongiungimento familiare, è uno strumento essenziale per permettere la vita familiare, in quanto contribuisce a creare una stabilità socioculturale che facilita l’integrazione nello Stato, permettendo quindi di promuovere la coesione economica e sociale.
Lo straniero residente in Italia, titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno in corso di validità, di durata non inferiore ad un anno – rilasciato per motivi di: lavoro subordinato; lavoro autonomo; asilo politico; studio; motivi religiosi; motivi di famiglia – può presentare la richiesta di nulla osta al ricongiungimento allo Sportello unico per l’Immigrazione presso la prefettura.
È possibile richiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:
-
- coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai 18 anni;
- figli minori, anche del coniuge o nati al di fuori del matrimonio, non coniugati a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso. Il figlio deve essere minore di anni 18 all’atto di presentazione della domanda;
- figli maggiorenni a carico qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
- genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.
Non è possibile quindi il ricongiungimento familiare con un fratello o una sorella.
Il richiedente deve avere:
-
- la disponibilità di un alloggio che possa ospitare i familiari che devono essere ricongiunti. Il competente ufficio comunale rilascia il certificato di idoneità alloggiativa , cioè la dichiarazione di quante persone possono abitare nell’alloggio e che l’abitazione rispetta i requisiti igienico-sanitari;
- la disponibilità di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite “non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della metà dell’importo dell’assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. ” Nel calcolo non si tiene conto solo del reddito del richiedente, ma “del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi” che deve essere opportunamente documentato.
Una volta ottenuto il nulla osta al ricongiungimento da parte dello Sportello unico, i familiari, per i quali è stato richiesto il nulla osta, potranno fare la richiesta del visto di ingresso in Italia all’autorità diplomatico-consolare italiana competente per il Paese di provenienza al momento della richiesta.
Disclaimer
Il presente contenuto costituisce esclusivamente una informativa di massima senza alcuna pretesa di esaustività e non sostituisce, in alcun modo, la consulenza di un Avvocato.




