Il patrocinio a spese dello Stato (comunemente chiamato gratuito patrocinio) è un’istituzione garantita dallo Stato Italiano che permette a tutti i cittadini in possesso di determinati requisiti di reddito di usufruire della tutela legale senza farsi carico delle spese processuali (parcella dell’avvocato, contributo unificato, spese di notifica, etc.).
La garanzia di un’effettiva assistenza legale per i non abbienti rappresenta uno degli obblighi dello Stato diretti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana.
Tale istituto trova le sue radici nella Costituzione ed in particolare all’art. 24 che garantisce il diritto di difesa, quale diritto inviolabile dell’individuo.
Al fine di essere rappresentata in giudizio, sia per agire che per difendersi, la persona indigente può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate.
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L’istituto del patrocinio a spese dello Stato vale nel processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario ed anche nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti etc.).
L’ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado del processo e per le procedure connesse. Tuttavia, se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione.
Reddito annuo
Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a € 11.746,68.
Se l’interessato convive con il coniuge, l’unito civilmente o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.
A tale regola fanno eccezione i casi in cui la causa ha ad oggetto diritti della personalità, ovvero le ipotesi in cui gli interessi del richiedente appaiano in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo stesso.
Nel solo ambito dei procedimenti penali, la regola che impone la somma di tutti i redditi prodotti dai componenti della famiglia è contemperata dalla previsione di un aumento del limite di reddito che, a norma dell’art. 92 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. 115/2002), è elevato ad euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
Soggetti legittimati
Possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato:
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- i cittadini italiani;
- gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare
- gli apolidi;
- gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.
In ambito penale, a questo elenco occorre aggiungere l’indagato, l’imputato, il condannato, l’offeso dal reato, il danneggiato che intendano costituirsi parte civile, il responsabile civile o il civilmente obbligato per l’ammenda nonché colui che (offeso dal reato – danneggiato) intenda esercitare azione civile per risarcimento del danno e restituzioni derivanti da reato.
Presentazione della domanda
Per ottenere il patrocinio a spese dello Stato, è necessario presentare apposita istanza al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. L’istanza deve essere sempre sottoscritta dal beneficiario. Il difensore nominato è tenuto ad effettuare la presentazione dell’istanza attraverso la piattaforma telematica.
Il beneficiario che presenti personalmente l’istanza potrà utilizzare l’apposito modulo cartaceo disponibile sul sito o presso la segreteria dell’Ordine.
Il Consiglio, valutata la fondatezza della domanda, emette un provvedimento di accoglimento, rigetto o non ammissibilità.
In caso di accoglimento provvede poi a trasmettere copia del provvedimento all’interessato, al Giudice competente e all’Ufficio delle Entrate, per la verifica dei redditi dichiarati.
In caso di provvedimento di rigetto o di inammissibilità, la domanda può essere proposta al magistrato competente per il giudizio.
Scelta del difensore
Per completezza si precisa che l’assistenza legale non è propriamente gratuita, ma a carico dello Stato, ossia dei contribuenti.
Lo Stato, infatti, sostituendosi alla stessa parte si impegna ad anticipare, in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese, al pagamento delle spese e degli onorari dovuti al difensore.
Disclaimer
Il presente contenuto costituisce esclusivamente una informativa di massima senza alcuna pretesa di esaustività e non sostituisce, in alcun modo, la consulenza di un Avvocato.