In Italia gli accordi con cui si dispone della propria successione sono vietati, tuttavia il nostro ordinamento ammette delle eccezioni. Vediamo quali.
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ToggleCosa sono i patti successori?
Per “patto successorio” si intende ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione, dei diritti di una successione che si deve ancora aprire o, comunque, ogni patto avente a oggetto la rinuncia a diritti successori su una successione ancora da aprirsi.
In buona sostanza con il patto successorio una persona si accorda con un terzo sulle sorti della propria successione, e quindi del suo patrimonio, quando è ancora in vita.
Il nostro ordinamento ne sancisce espressamente la nullità all’art. 458 del codice civile.
Le tipologie di patti successori
Dalla definizione fornita dalla legge emergono tre tipologie di patti vietati:
- I patti successori istitutivi
Il patto successorio istitutivo è un accordo con cui una persona viene indicata come erede da un’altra (ancora in vita) per il futuro.
L’unico strumento con il quale si può disporre delle proprie sostanze è il testamento, per il quale la legge pone ben precisi requisiti di validità.
- I patti successori dispositivi
Il patto successorio dispositivo è un accordo con cui una persona dispone di diritti che prevede di ottenere da una successione di un’altra persona presumendo di essere, in futuro, erede o legatario di quella persona.
- I patti successori abdicativi (o rinunciativi)
Il patto successorio abdicativo è un accordo con cui una persona rinuncia ai diritti che potrebbe avere su un’eredità che non è ancora disponibile.
Un patto di questo tipo potrebbe essere anche sotto forma di atto unilaterale.
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Deroghe al divieto del patto successorio
Sebbene, come anticipato, l’art. 458 c.c. pone un generale divieto di stipulare patti successori, in alcuni casi la legge ne ammette, in via eccezionale particolari, alcune forme.
L’unica deroga al divieto dei patti successori è prevista per il patto di famiglia, ossia il contratto in forza del quale l’imprenditore può trasferire in tutto o in parte la propria azienda ovvero il titolare di partecipazioni societarie può trasferire in tutto o in parte le proprie quote, ad uno o più discendenti, denominato “assegnatario”.
Il Patto di famiglia
Con il patto di famiglia il legislatore ha messo a disposizione dell’imprenditore uno strumento per pianificare il passaggio generazionale, idoneo a trasferire a titolo gratuito la propria azienda (individuale o collettiva) ad alcuni dei propri discendenti, senza che l’operazione possa poi essere messa in discussione dagli altri familiari o legittimari.
La legge prevede che a tale accordo partecipino altresì i soggetti che sarebbero i legittimari del disponente se si aprisse la sua successione a causa di morte al momento della stipula del patto di famiglia.
Trattasi, ad esempio, del coniuge, della persona unita civilmente e dei figli del disponente, i quali devono essere “liquidati” (in termini economici) dalla persona che riceve l’azienda in base al valore di quanto ricevuto dal disponente, con una somma di denaro calcolata in proporzione alle quote che spetterebbero ai legittimari alla apertura della successione.
La funzione di tale contratto è quella di agevolare e anticipare il “passaggio generazionale” nella titolarità dell’azienda o delle partecipazioni societarie dal disponente, nei confronti di chi – tra i suoi discendenti – ritiene il più idoneo per un simile ruolo, così da rendere stabile tale trasferimento e, quindi, di base anche per tutelare la produttività dell’impresa stessa.
Ed è per lo scopo perseguito da tale negozio che la legge italiana lo ammette, oltretutto sottraendolo alla disciplina della collazione né può essere causa di azione di riduzione al momento dell’apertura della successione del disponente.
Conseguenze della violazione del divieto dei patti successori
I patti successori sono sempre nulli e la nullità può essere fatta accertare da un giudice da chiunque abbia un interesse, in qualsiasi momento, poiché non è soggetta ad alcun termine.
Tale invalidità non è sanabile neppure se si considerasse il patto successorio come una sorta di testamento, principalmente perchè è la stessa legge a non sancire alcuna conversione e, in ogni caso, il patto è un contratto mentre il testamento è un atto unilaterale.