Non riesco a cacciare di casa l’inquilino insolvente. Come mi comporto?

Non è infrequente che il conduttore moroso decida, arbitrariamente, di prolungare la propria permanenza nell’immobile.

Ciò non legittima condotte illegali da parte del locatore, il quale certamente non potrà cambiare, in autonomia, la serratura, né, tantomeno, staccare le utenze.

E’ pur vero che i tempi burocratici per completare le procedure di sfratto sono lunghi e il conduttore può persino rimanere all’interno dell’abitazione per diversi mesi.

Così facendo il proprietario di casa non può che affidarsi alla giustizia con l’auspicio che faccia il suo corso quanto prima.

Invero, una volta ottenuto il provvedimento di sfratto esecutivo, se l’ex inquilino (occupante sine titulo dell’immobile) non provvede al rilascio spontaneo dell’appartamento nel termine previsto nel provvedimento di sfratto esecutivo si dovrà dare avvio alla fase esecutiva.

Per mettere in esecuzione il provvedimento di sfratto esecutivo, è necessario richiedere all’ufficiale giudiziario competente di provvedere a notificare allo sfrattando il cd. avviso di sloggio e preavviso di rilascio.

Quest’ultimo, una volta eseguito il primo accesso presso l’immobile, rinvierà l’esecuzione ad altra data, che verrà fissata in base all’agenda dell’Ufficiale Giudiziario stesso.

In tale data, l’Ufficiale Giudiziario procederà (rectius tenterà di procedere) all’effettiva esecuzione dello sfratto. Diversamente, disporrà un nuovo rinvio della procedura.

Purtroppo, il numero e l’entità dei rinvii necessari per arrivare all’esecuzione materiale dello sfratto esecutivo dipendono da diversi aspetti che variano a seconda del caso concreto (ad es. la necessità di far intervenire la forza pubblica o i servizi sociali).

Disclaimer

Il presente contenuto costituisce esclusivamente una informativa di massima senza alcuna pretesa di esaustività e non sostituisce, in alcun modo, la consulenza di un Avvocato.

Torna in alto