Quando si ricorre alla interdizione? 

L’interdizione è una misura giudiziale prevista nell’interesse del soggetto in condizione di abituale infermità di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi.

Il procedimento per l’interdizione può essere promosso dallo stesso interessato, dal coniuge, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero. 

Il tutore viene nominato dal Giudice Tutelare e viene scelto, preferibilmente, nello stesso ambito familiare dell’interdetto (coniuge non separato, una persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, e comunque un parente entro il quarto grado).

Se necessario può nominarsi tutore una persona estranea (ad es. in assenza di parenti o in caso di conflitto tra gli stessi)

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