Sebbene spesso venga confusa con la risoluzione, lo strumento della rescissione contrattuale svolge una funzione diversa.
L’azione di rescissione spetta infatti al contraente che abbia stipulato il contratto a condizioni svantaggiose, perché in stato di pericolo o perché in stato di bisogno.
Per esperire l’azione di rescissione per contratto concluso in stato di pericolo devono sussistere due condizioni:
- lo stato di pericolo in cui versava uno dei contraenti o altra persona, al momento della stipula; e
- l’iniquità delle condizioni a cui il contraente ha dovuto soggiacere.
Per avere invece rescissione per lesione per stato di bisogno devono sussistere:
- una forte sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell’altra, tale che il valore di una prestazione sia almeno la metà dell’altra; e
- l’approfittamento dello stato di bisogno in cui versava la parte danneggiata.
Il termine prescrizionale per promuovere l’azione di rescissione è di un anno decorrente dalla conclusione del contratto.
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