Si possono avere rapporti sessuali con un minorenne? Dipende dall’età!

Non sempre avere una relazione amorosa con un minore di età configura un reato. Naturalmente su un tema così delicato bisogna muoversi con estrema cautela e comprendere cosa contempla la legge.

Cosa prevede il nostro ordinamento giuridico?

La norma di riferimento è l’art. 609 quater del codice penale. Da questa disposizione normativa, che disciplina il delitto di “atti sessuali con minorenne”, emerge la c.d. “età del consenso” che determina quando in Italia si commette il reato in questione a prescindere dal fatto che il rapporto sessuale con il minore sia consensuale.

Tale norma mira a tutelare l’integrità psicofisica della persona minorenne, nella prospettiva di un corretto sviluppo della propria sessualità.

Come facilmente intuibile dalla lettura della disposizione normativa, quindi, l’età del consenso, nel nostro sistema giuridico, non coincide con la maggiore età. 

Età del consenso: cosa succede quando si hanno rapporti con minori?

Possiamo distinguere varie ipotesi, ma, se volessimo tentare di racchiuderle tutte in unica regola generale, la legge tende ad affermare che è reato qualsiasi rapporto sessuale tra un maggiorenne e un soggetto minore degli anni quattordici.

Volendo, però, addentrarsi nell’analisi delle singole casistiche, l’illecito di “atto sessuale con minore” – punito con una pena alla reclusione dai 6 ai 12 anni – si ha quando: 

1) il minore, pur esprimendo il consenso all’atto sessuale, non ha compiuto gli anni quattordici. Il legislatore ha così fissato a quattordici anni la soglia al di sotto della quale vi è una presunzione assoluta di invalidità del consenso agli atti sessuali;

2) il soggetto minorenne non ha compiuto gli anni sedici ed il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza;

3) il minore con cui si intrattiene il rapporto sessuale non ha compiuto gli anni dieci. Oltretutto, tale ipotesi è considerata una circostanza aggravante che comporterà per il trasgressore una pena raddoppiata rispetto al minimo edittale previsto dall’art. 609 bis c.p.;

4)gli atti sessuali avvengono tra due minorenni, se tra i due il distacco di età è superiore a 4 anni;

Ragionando al contrario, dunque, si potrà notare che, sotto il profilo legale, gli atti sessuali con minorenni non costituiscono sempre illecito penale, e questo avviene quando:

1) il minore ha più di 14 anni, in tal caso il soggetto ha raggiunto l’età del consenso;

2) il minorenne ha rapporti sessuali con un altro minorenne, se la differenza di età tra le due parti coinvolte non è superiore a quattro anni. Un tredicenne, ad esempio, sarà libero di compiere atti sessuali con un altro minore di 14, 15 e 16 anni senza che questi ultimi commettano un reato;

3) il minore ha più di 16 anni e l’adulto è qualsiasi persona a cui il ragazzo è affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia (come un genitore, un tutore o un professore) o ha con esso una relazione di convivenza.

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Attenzione ai regalini e alle “apparenze” ed alla reale esistenza del consenso 

Un particolare accorgimento che dovrebbe adottarsi quando si decide di intrattenere un rapporto sessuale con un minore (di età compresa tra 14 e 18 anni) attiene al fatto di non offrire, promettere o consegnare somme di denaro o altre regalie in cambio del “flirt” amoroso. 

Queste condotte, infatti, sarebbero ascrivibili al reato di prostituzione minorile di cui all’art. 600 bis c.p., delitto che potrebbe comportare una pena alla reclusione tra uno e sei anni ed una multa tra € 1.500 ed € 6.000.

Particolare prudenza poi verso le “apparenze” poiché alle volte posso ingannare.

Infatti, il soggetto che dovesse intrattenere rapporti sessuali con un minore degli anni 14, ma che in apparenza sembri più grande, non potrà addurre quale scusante il fatto di essere stato tratto in errore dall’avvenenza o dalla fisicità del minore che lo faceva, appunto, “apparire” più grande.

Il maggiorenne nel dubbio dovrebbe avere sempre l’accortezza di chiedere il documento di identità per essere certo di relazionarsi con una persona in grado di poter esprime il proprio consenso. 

Non basta, dunque, che un ragazzo o una ragazza ci rassicurino sulla propria età. L’unico caso in cui si potrà andare esenti da responsabilità si avrà quando il minore avrà mostrato all’adulto un documento di riconoscimento falso.

Infine, vale la pena rammentare che a prescindere dall’età, se una persona – anche maggiorenne – venga costretta da taluno a compiere o subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, oppure approfittando delle sue condizioni di inferiorità fisica o psichica (ed es. se la vittima è sotto effetto di alcol o stupefacenti), secondo la legge italiana si incorrerà sempre nel reato di violenza sessuale perseguibile con una pena 6 a 12 anni. 

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