Spesso nel mondo del diritto alcuni termini assumono un significato diverso rispetto all’italiano corrente. Ne sono da esempio i termini “disdetta” e “recesso” che in ambito contrattuale vengono, molto frequentemente, confusi o addirittura usati come sinonimi. Facciamo quindi chiarezza.
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ToggleIl recesso
Disdetta e recesso attengono entrambi ad un momento conclusivo del rapporto contrattuale ma svolgono funzioni diverse.
Per parlare di recesso, appare necessario richiamare la disciplina dei contratti il cui riferimento normativo chiave è senza dubbio l’art. 1372 c.c.
Tale norma, al primo comma, prevede infatti che: “Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.”
Da ciò ne discende che, a meno che non sia la legge a prevederlo in casi specifici, l’unico modo per sciogliere un contratto è quello di trovare un accordo tra le parti in senso inverso a quello che ha dato luogo alla definizione del contratto.
L’art. 1373 c.c. disciplina il recesso unilaterale, in forza del quale una parte fa venir meno gli obblighi contrattuali purché il contratto non abbia avuto esecuzione o, nei contratti di esecuzione continuata o periodica, anche successivamente, ma vengono fatte salve le prestazioni già eseguite.
È, comunque, ammesso un eventuale patto contrario. Le parti cioè possono accordarsi in altro modo.
In genere tale possibilità viene riconosciuta in maniera espressa nel contratto. Talvolta trattasi del frutto della volontà delle parti, altre volte trattasi di una norma imperativa di legge.
Si pensi ai contratti conclusi a distanza dai consumatori.
In definitiva, Il recesso é il diritto di una delle parti di sciogliere anticipatamente un contratto ancora in corso, quindi prima della sua scadenza naturale.
Da ciò ne discende che le parti si liberano dal vincolo contrattuale e non saranno più tenute a rispettare gli obblighi con esso precedentemente assunti.
Infine, perché si possa esercitare il diritto di recesso è necessario che sussistano dei motivi e che siano giustificati.
Non si può infatti recedere unilateralmente da un contratto senza alcuna ragione e decidere così di liberarsi dagli obblighi che sono stati precedentemente assunti senza incorre in alcuna spiacevole conseguenza.
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Recesso legale e recesso convenzionale
In base alla fonte in cui tale diritto trova la sua origine, il recesso potrà essere denominato convenzionale, ove sia frutto della volontà delle parti, oppure legale, se espressamente previsto dalla legge.
1) Recesso convenzionale
Si parla di recesso convenzionale quando le parti hanno inserito una apposita clausola nel contratto che attribuisce loro (ad entrambe o anche solo una di esse) la facoltà di recedere, disciplinandone la modalità di esercizio.
Talvolta, unitamente all’esercizio del recesso viene pattuito il versamento di una somma a titolo di caparra.
Nello specifico, tale versamento prende il nome di caparra penitenziale, in forza della quale una parte consegna all’altra una somma di denaro, come corrispettivo della facoltà di recesso.
Se a recedere il contraente che ha versato la caparra, questa verrà definitivamente trattenuta dalla controparte.
Diversamente se a recedere sarà colui che ha ricevuto la caparra, quest’ultimo sarà tenuto a versare all’altro il doppio dell’importo(art. 1386 c.c.).
È ipotizzabile anche il ricorso alla multa penitenziale che si ha quando un contraente si impegna, in caso di recesso, a versare all’altro una determinata somma.
Ne consegue che il recesso diventerà operativo solo nel momento in cui il recedente corrisponderà la somma promessa.
2) Recesso legale
Per alcune tipologie contrattuali è la legge stessa a riconoscere il diritto di recesso a favore di una o di entrambe le parti del rapporto contrattuale.
Tale tipologia di recesso viene appunto denominato recesso legale.
Ve ne sono diverse tipologie ed è la legge a definire le modalità di esercizio.
Si pensi ai contratti con una durata indeterminata per i quali è espressamente prevista la possibilità di recedere ad nutum, ossia senza la necessità di addurre particolari motivazioni e soprattutto in qualsiasi momento.
Si pensi ai contratti come la locazione, il comodato, o i contratti di lavoro, in questi casi la legge stabilisce la possibilità di recedere per gravi motivi, per giusta causa o per giustificato motivo,
Nelle predette ipotesi si parlerà di recesso legale straordinario, ciò vale a dire che le parti potranno recedere solo in presenza di determinate e comprovate ragioni.
Ne consegue che un esercizio ingiustificato rappresenterà una violazione del contratto.
La disdetta
Come anticipato, anche la disdetta attiene alla fase conclusiva del rapporto giuridico.
Tuttavia la disdetta non produce l’effetto interruttivo del vincolo giuridico ma semplicemente ne impedisce il rinnovo automatico alla sua scadenza.
In altri termini, la disdetta è una dichiarazione mediante la quale un contraente manifesta la volontà di liberarsi definitivamente dal contratto sottraendosi ai suoi effetti e facendo quindi venire meno gli obblighi assunti.
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Il preavviso
In linea generale sia per l’esercizio del diritto di recesso sia per la presentazione della disdetta viene previsto un congruo termine di preavviso.
Questa termine viene generalmente indicato dalla legge, ma le parti possono stabilire anche un termine diverso, più breve o più lungo.
Quando la legge non determini un preavviso minimo, la congruità del preavviso effettivamente dato sarà valutata caso per caso dal Giudice, in caso di contestazioni.
La funzione del preavviso è quella di consentire all’altra parte di adottare tempestivamente tutte le misure necessarie atte ad evitare (o limitare) i danni derivanti dal venir meno del rapporto contrattuale.
In caso di mancato preavviso il recedente sarà tenuto a risarcire all’altra parte i danni da questa subiti.
Profilo dell’autore

Avv. Valentina PERNEY
Iscritta all’Ordine degli Avvocati di Milano. L’Avvocato Perney si occupa principalmente di diritto civile, in particolare di contrattualistica e di diritto immobiliare. Nel 2017 si è avvicinata al diritto delle nuove tecnologie e alla tutela dei dati personali, perfezionando la propria formazione con la partecipazione a diversi corsi su tali materie.