Il diritto d’autore sorge automaticamente con la creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.
La tutela del diritto d’autore comprende sia i diritti morali (diritto alla paternità dell’opera, diritto al mantenimento dell’integrità dell’opera, diritto di pubblicazione dell’opera o del ritiro della stessa dal commercio) sia i diritti patrimoniali esclusivi di utilizzazione economica dell’opera (diritto di riproduzione, diritto di esecuzione, rappresentazione, recitazione o lettura pubblica dell’opera, diritto di diffusione, diritto di distribuzione, diritto di elaborazione dell’opera).
I diritti morali sono rivolti alla tutela della personalità dell’autore e restano in capo all’autore stesso anche in caso di cessione dei diritti di utilizzazione economica dell’opera.
A differenza dei diritti morali, i diritti patrimoniali possono essere acquistati, alienati o trasmessi ad altri soggetti, in tutte le forme e i modi consentiti dalla legge.
In ogni caso, il diritto d’autore nasce a prescindere da ogni concreta utilizzazione, pubblicizzazione o iscrizione nei pubblici registri.
Non occorre nessun attestato o riconoscimento formale per essere qualificato come titolare dell’opera.
Colui che si dichiara autore di un’opera è considerato tale fino a prova contraria.
Disclaimer
Il presente contenuto costituisce esclusivamente una informativa di massima senza alcuna pretesa di esaustività e non sostituisce, in alcun modo, la consulenza di un Avvocato.