Quando si configura il danno da vacanza rovinata?

Quando si pensa ad una vacanza di certo non si pensa che qualcosa possa andare storto. Tuttavia non sono rare le ipotesi in cui un turista possa subire un pregiudizio. Esaminiamo le ipotesi in cui può configurarsi il cd. danno da vacanza rovinata.

Cosa si intende per “Danno da vacanza rovinata”?

Il danno da vacanza rovinata consiste nel disagio psicologico, nello stress e nel turbamento emotivo che il turista subisce per non aver potuto godere della vacanza, intesa come occasione di piacere, svago, riposo.

Trattasi quindi di una tipologia di danno di natura non patrimoniale che ha ad oggetto la lesione dell’interesse a godere appieno di un viaggio organizzato, a fronte della mancata realizzazione, in tutto o in parte, del programma previsto.

Il risarcimento del danno da vacanza rovinata è contemplata all’art. 46 del Codice del Turismo (D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79).

Nello specifico, il 1° comma della norma citata prevede che: “Nel caso in cui l’inadempimento delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto non è di scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 c.c., il viaggiatore può chiedere all’organizzatore o al venditore, secondo la responsabilità derivante dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta.”

Dal tenore letterale della disposizione normativa si evince che l’inadempimento degli obblighi contrattuali derivante dall’organizzatore o dal venditore fa sorgere in capo al viaggiatore il diritto ad ottenere il ristoro anche dei danni morali che tale inadempimento ha prodotto.

Il danno da vacanza rovinata si può configurare come una voce di danno distinta ed autonoma rispetto al risarcimento danni “puro”, di cui all’art. 43 Codice del turismo.

Quali sono le condizioni per chiedere il risarcimento del danno?

Le aspettative del turista devono essere disattese da una concreta ed effettiva difformità dei servizi ricevuti rispetto a quelli concordati.

Perché sorga il diritto al risarcimento dovrà sussistere innanzitutto una lesione di un interesse del viaggiatore che abbia rilevanza costituzionale.

Tale lesione dovrà poi configurarsi come grave, ossia che l’offesa superi una soglia minima di tollerabilità. Tale valutazione sarà rimessa, caso per caso, al discrezionale apprezzamento del giudice di merito. Non è sufficiente quindi un mero disagio o un fastidio facilmente superabile.

Il viaggiatore sarà quindi tenuto a provare la gravità della lesione nonché la serietà del pregiudizio che ha patito, allegando materiale fotografico, video e testimonianze.

Chi deve risarcire il danno? 

In caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l’organizzatore (tour operator) ed il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità.

In particolare, l’organizzatore o tour operator è responsabile per qualunque danno che il viaggiatore possa aver subito in conseguenza di un difetto di conformità.

L’organizzatore è quindi chiamato a risarcire il danno, senza ingiustificato ritardo,  tutte le volte in cui il turista viene alloggiato, ad es., in una struttura differente rispetto al pacchetto viaggi offerto e non gode, o gode in maniera differente, dei servizi acquistati.

In sostanza, deve sussistere una mancata soddisfazione del turista con riguardo alla modalità di viaggio, al livello dei servizi, alle attività, alle escursioni, all’alloggio, al volo, etc.

Il venditore, dal canto suo, sarà responsabile dell’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore con il contratto di intermediazione di viaggio, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa dal venditore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni o dai terzi della cui opera si avvalga, dovendo l’adempimento delle obbligazioni assunte essere valutato con riguardo alla diligenza richiesta per l’esercizio della corrispondente attività professionale.

A titolo esemplificativo il venditore sarà responsabile in caso di errori di prenotazione, mancato versamento degli acconti, omesse informazioni, etc.

Quali sono le voci di danno risarcibili?

Il danno da vacanza rovinata è ormai pacificamente ritenuto uno dei danni “non patrimoniali” risarcibili, ai sensi dell’art. 2059 del codice civile.

Ciò sta a significare che il danno da vacanza rovinata è risarcibile come “danno morale”, ovvero come danno che non ha provocato una perdita economica in sé, ma un patimento, uno stress psicofisico.

Quando le prestazioni promesse nel pacchetto turistico non sono state realizzate correttamente e/o completamente il viaggiatore potrà ottenere il ristoro integrale del danno patrimoniale per gli esborsi economici sostenuti nonché il risarcimento del danno esistenziale o morale causato dalla delusione e dallo stress subiti a causa del disservizio.

Il pregiudizio economico sarà più facilmente quantificabile. Di converso, posta la difficoltà nel fornire una prova diretta circa lo stress e la delusione sopportati, la liquidazione del danno morale subito dal viaggiatore sarà valutata in via equitativa dal Giudice, ma soprattutto perché tale danno risulta implicito nella mancata realizzazione della finalità turistica cui la vacanza è preordinata.

Cosa fare per ottenere il risarcimento?

Ai fini della denuncia di eventuali vizi di conformità rilevati durante l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di pacchetto turistico, il viaggiatore può contattare indifferentemente sia l’organizzatore che il venditore, purché lo faccia in maniera tempestiva.

Ciò al fine di consentire all’organizzatore di porre rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell’entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto

Rimane in ogni caso di fondamentale importanza che siano chiaramente indicati nel contratto di vendita i recapiti dell’organizzatore e del venditore e che quest’ultimo, ricevuta una denuncia, la inoltri immediatamente all’organizzatore.

Pertanto, al verificarsi di un disservizio sul posto di vacanza, il turista dovrà trasmettere un reclamo scritto (email, fax) al tour operator o al venditore.

In caso di mancata risposta, al rientro dalle vacanze, e non oltre 10 giorni, occorrerà inviare un reclamo a mezzo pec o raccomandata a/r per formulare la richiesta di risarcimento, corredato della descrizione dei fatti lamentati e delle difformità rispetto ai servizi pattuiti ed acquistati.

In caso di mancato accoglimento delle proprie doglianza, non resterà che intraprendere una azione legale nei confronti dei responsabili.

Il giudice competente per questo tipo di risarcimento di danno sarà il Giudice di Pace o il Tribunale ove risiede il viaggiatore, a seconda del valore della controversia.

Il diritto al risarcimento si prescrive?

Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni, ovvero nel più lungo periodo per il risarcimento del danno alla persona previsto dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto, a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.

Disclaimer

Il presente contenuto costituisce esclusivamente una informativa di massima senza alcuna pretesa di esaustività e non sostituisce, in alcun modo, la consulenza di un Avvocato.

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