La conclusione di un contratto rappresenta il momento in cui le parti coinvolte nell’accordo hanno accettato le condizioni stabilite e si sono vincolate legalmente all’esecuzione delle proprie obbligazioni contrattuali.
Spesso ci imbattiamo nell’erronea convinzione che un contratto possa considerarsi concluso (ndr. da intendersi non come terminato ma come appena sorto) solo quando è stato firmato dai contraenti.
Ebbene, innanzitutto vale la pena precisare che, salvi i casi in cui sia la legge ad imporlo, il contratto non deve necessariamente avere la forma scritta.
Ciò vale a dire che anche un contratto verbale può dirsi validamente perfezionato, analogamente uno concluso per comportamenti concludenti, il c.d. contratto tacito.
E’ pacifico quindi che se accettiamo la validità di un contratto concluso oralmente riconosciamo implicitamente il fatto che esso non necessiterà della sottoscrizione delle parti per produrre effetti.
Come detto, se non prescritto diversamente, le parti possono scegliere la forma che prediligono per concludere il contratto, in forza del cd. principio di libertà delle forme che vige, appunto, nel nostro ordinamento.
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ToggleLa volontà contrattuale
Ci si domanda quindi quando si verifica la conclusione del contratto.
Per fornire risposta a tale quesito occorre dapprima soffermarsi sulla definizione di contratto quale “accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto patrimoniale“.
Per accordo deve intendersi la reciproca intesa circa la definizione di un negozio.
Nel procedimento di formazione del contratto sono due gli atti fondamentali: la proposta che rappresenta il momento in cui il procedimento medesimo ha inizio e l’accettazione ossia quello con cui si conclude.
Proposta e accettazione costituiscono dichiarazioni di volontà individuali: quando alla proposta segue l’accettazione allora si ha l’accordo.
In altre parole, proposta e accettazione si fondono in un’unica volontà: la c.d. volontà contrattuale.
Non può verificarsi una fusione delle volontà se non vi è la consapevolezza di entrambe le parti circa l’intesa raggiunta.
Si pensi ai contratti conclusi a distanza. In questi casi la legge stabilisce che il contratto si considera concluso nel momento e nel luogo in cui il proponente ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte.
E’ solo in quel momento che si potrà dire che le parti condividano un regolamento negoziale comune in quanto voluto da entrambe.
Cosa occorre quindi per concludere un contratto?
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- che l’accettazione pervenga al proponente nel termine da lui stabilito, o in quello ordinariamente necessario, secondo la natura dell’affare o gli usi.
- che la dichiarazione di accettazione sia conforme alla proposta; non contenga cioè variazioni delle condizioni indicate nella proposta stessa: altrimenti vale come nuova proposta.
- che l’accettazione sia compiuta nella forma richiesta dal proponente: se il proponente richiede che la proposta venga accettata per iscritto, non è sufficiente una dichiarazione verbale a concludere il contratto, anche se per il tipo di contratto da concludere la legge non richiede la forma scritta ad substantiam.
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