Posso versare l’assegno di mantenimento direttamente a mio figlio maggiorenne senza passare dalla mia ex?

L’assegno di mantenimento previsto per i figli, anche maggiorenni ma non economicamente indipendenti, è generalmente versato dal genitore non convivente a quello convivente. 

Il nostro ordinamento prevede tuttavia che il Giudice, valutate le circostanze, possa disporre in favore dei figli maggiorenni non autosufficienti dal punto di vista economico, il pagamento di un assegno periodico da versare direttamente all’avente diritto (art. 337 septies c.c.).

Ciò premesso, dal tenore della norma emerge che solo il Tribunale potrà stabilire tale soluzione.

A tal proposito, in una recente pronuncia la Corte di Cassazione ha precisato che non basta l’accordo tra i genitori separati e il figlio per autorizzare il padre a versare l’assegno – stabilito dalla sentenza di separazione come contributo al mantenimento del figlio – direttamente a lui anziché alla madre, questo anche se il figlio è divenuto maggiorenne. Difatti, serve comunque un provvedimento del giudice che modifichi le condizioni di separazione.

Invero, il mutamento del “beneficiario” dell’onere del mantenimento, individuato dalla sentenza di separazione nel figlio minorenne, non può essere oggetto di un accordo, anche tacito, tra le parti. 

Secondo la Suprema Corte la determinazione dell’assegno di mantenimento dei figli, da parte del coniuge separato, risponde ad un superiore interesse che non è disponibile dalle parti. Pertanto non è consentito al creditore e al debitore dell’assegno di mantenimento modificare le statuizioni contenute nella sentenza di separazione. 

In altre parole, una volta stabilito nel provvedimento giudiziale chi debba essere il debitore e chi il creditore di quella obbligazione, tale provvedimento non è suscettibile di essere posto nel nulla per effetto di un successivo accordo tra i soggetti obbligati. 

Tutto ciò chiarito, il pagamento dell’assegno di mantenimento direttamente al figlio maggiorenne, invece che al genitore convivente, non è una facoltà dell’obbligato, ma può essere solo il frutto di una decisione giudiziaria

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