L’art. 4 dello Statuto dei lavoratori (Legge 300/1970) vieta l’uso di impianti audiovisivi e altre apparecchiature atte al controllo a distanza del personale dipendente.
Tale previsione normativa viene richiamata anche dalla Legge sulla privacy.
Tuttavia, laddove il datore di lavoro abbia la necessità di installare apparecchiature di videosorveglianza sarà tenuto a:
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- concludere un accordo sindacale con le rappresentanze sindacali dell’unità produttiva coinvolta, in difetto di tale accordo, dovrà ricevere apposita autorizzazione da parte dell’Ispettorato del lavoro;
- provvedere all’apposizione della cartellonistica, di modo che i soggetti interessati siano informati prima dell’ingresso all’interno dell’angolo di ripresa (si precisa che tale adempimento dovrà essere effettuato già all’installazione dell’impianto anche nel caso in cui le videocamere non siano ancora attive);
- ottenere dall’installatore apposito verbale di collaudo dell’impianto che indichi tra le varie istruzioni utili anche il posizionamento, i coni di ripresa, i tempi di conservazione nonché eventuale consegna delle credenziali.
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