In forza degli artt. 269 e ss c.c. il figlio, che non sia stato riconosciuto da uno o da entrambi i genitori, può presentare un ricorso affinché il Tribunale accerti con una sentenza chi sia il genitore e, di conseguenza, dichiari lo “status” di figlio naturale riconosciuto.
Il figlio può chiedere, in qualunque momento della sua vita, la dichiarazione giudiziale di paternità (o maternità) nei confronti del presunto padre e/o della presunta madre.
Se il presunto genitore è morto l’azione può essere iniziata anche nei confronti degli eredi di questo.
Se invece muore il figlio interessato al riconoscimento, l’azione potrà essere iniziata dai suoi discendenti entro due anni dalla data della morte. Decorso tale termine l’azione non potrà più essere presentata.
Nell’ipotesi in cui il figlio sia ancora minorenne l’azione potrà essere promossa nel suo interesse dalla madre o dal padre che lo abbia già riconosciuto.
Mentre, se nessuno dei genitori ha proceduto a riconoscere il figlio ancora minorenne l’azione potrà essere promossa dal tutore, previa autorizzazione del Tribunale.
In tutte queste ipotesi se il figlio minorenne ha già compiuto gli anni quattordici sarà necessario il suo consenso per promuovere o proseguire l’azione.
Oltretutto tale azione è imprescrittibile e ciò significa che può essere promossa in qualunque momento e anche dopo anni dalla nascita, visto che la legge non pone alcun limite di tempo per agire in giudizio.
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Come provare la paternità?
È ammesso ogni mezzo di prova, tuttavia non sono sufficienti né la sola dichiarazione con cui la madre (o il padre) indichi il presunto padre (o la presunta madre) né la dichiarazione del genitore che ha già riconosciuto il figlio di avere avuto rapporti sessuali con l’altro genitore all’epoca del concepimento.
La paternità non é facilmente accertabile. Solo le analisi biologiche approfondite consentono di arrivare a determinare con una elevato grado di probabilità l’attribuzione della paternità e/o maternità.
Per tale motivo ha particolare rilievo quale mezzo di prova il c.d. test del DNA, che consente, tramite l’analisi di materiale biologico prelevato dal figlio e dal presunto genitore, di stabilire con estrema sicurezza se quest’ultimo sia effettivamente padre, o la madre, di colui che chiede la dichiarazione di paternità o maternità.