Posso cambiare la residenza di mio figlio senza il consenso del padre?

Dopo la separazione, è possibile cambiare la residenza del figlio minore senza il consenso dell’altro genitore?

In caso di disgregazione del nucleo familiare, nel nostro ordinamento resta comunque fermo il diritto alla bigenitorialità inteso quale diritto del figlio a mantenere rapporti continuativi ed equilibrati con entrambi i genitori.

Conseguentemente ricade in modo paritario, sul padre e la madre, il dovere di cura, educazione, istruzione e assistenza morale del minore sino a quando questo non avrà raggiunto la maggiore età. 

Ciò comporta che nessuno dei due genitori può decidere da solo, escludendo l’altro, sulle questioni più rilevanti per la vita del figlio, tra cui la sua residenza.

Il collocamento dei figli minori

Per quanto attiene al collocamento – inteso come la scelta effettuata dai genitori di comune accordo, o in mancanza dal giudice, sulla residenza abituale del figlio minore – questo può essere fissato presso la madre o il padre anche a prescindere dall’eventuale affidamento condiviso.

Generalmente, infatti, i figli conservano un’unica residenza presso l’abitazione familiare nella quale vivono abitualmente con il genitore c.d. collocatario.

E’ obbligatorio comunicare il cambio residenza al genitore non collocatario? 

Dopo la separazione o il divorzio può sorgere l’esigenza o il desiderio da parte del genitore collocatario di trasferirsi e cambiare residenza insieme al figlio.

In merito al cambio di residenza la legge prevede che in presenza di figli minori, ciascuno dei genitori sia obbligato a comunicare all’altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l’avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio.

La mancata comunicazione potrebbe far sorgere in capo all’onerato l’obbligo di risarcire il danno eventualmente sofferto dall’altro coniuge o dai figli per la difficoltà di reperire il soggetto.

La Corte di Cassazione, inoltre, ha statuito che è dovere primario di un buon genitore collocatario quello di non allontanare arbitrariamente il figlio dall’altra figura genitoriale indipendentemente da quelle che siano state le ragioni del naufragio del rapporto di coppia.

Ogni genitore responsabile, quindi, dev’essere consapevole dell’insostituibile importanza della presenza dell’altro genitore nella vita del figlio.

Pertanto, avrà l’onere di conservarne l’immagine positiva agli occhi e nel cuore del minore, garantendo il più possibile le frequentazioni tra la prole minorenne ed il genitore non affidatario. 

Tale frequentazione, dunque, può essere garantita solo ove la distanza tra il figlio ed il genitore non collocatario sia tale da consentire spostamenti agevolati ed incontri periodici tra i medesimi. 

Cosa accade se il genitore non collocatario non è d’accordo al trasferimento del minore?

Nell’ipotesi in cui il genitore collocatario abbia la necessità di trasferirsi con il minore in un’altra città o all’estero dovrà, in prima battuta, rivolgersi all’altro genitore affinché questo presti il proprio assenso al cambio di residenza del figlio.

In caso di diniego, il genitore collocatario sarà costretto a rivolgersi all’autorità giudiziaria al fine di ottenere l’autorizzazione al trasferimento del figlio.

Il Giudice si pronuncerà a favore del trasferimento solo ove questo risponda al primario interesse del minore.

Il Tribunale, in relazione a tali controversie, è tenuto ad effettuare un bilanciamento tra diritti costituzionalmente garantiti. 

Da un lato si mira a tutelare la libertà di circolazione del genitore collocatario, che implica il diritto a trasferire la propria residenza, anche in base ai propri progetti di vita, e dall’altro il diritto al rispetto della vita familiare che richiede la salvaguardia del rapporto genitori/prole.

Orbene, il genitore che intenda trasferire la propria residenza insieme al minore sarà tenuto a provare che detta esigenza sorge.

A titolo esemplificativo, da un concreto e nuovo progetto di vita da realizzare altrove, progetto che non può in alcun modo concretizzarsi nel luogo di residenza abituale del minore e che ciò non risulti in contrasto con i preminenti interessi del figlio.

Al contrario, se il genitore non riuscirà a fornire adeguate ragioni che giustifichino il trasferimento, il Giudice potrebbe non concedere l’autorizzazione al cambio di residenza del minore.

Il genitore non collocatario come può tutelarsi se l’altro genitore decide arbitrariamente di trasferire la residenza dei figli minori altrove?

Egli dovrà rivolgersi tempestivamente al Tribunale competente per opporsi al trasferimento e chiedere quindi la rilocazione dei minori.

Anche in tal caso il Giudice sarà chiamato ad assumere la decisione nel preminente interesse del minore, ascoltando entrambi i genitori.

Ove occorra, potrà inoltre ascoltare direttamente anche il minore (se ne ricorrono i presupposti) per poter emettere la decisione più idonea alla tutela di detto interesse.

Nell’ipotesi in cui il genitore non collocatario si rivolga tardivamente al Giudice, ovvero sia trascorso un considerevole lasso di tempo dal trasferimento (arbitrario) del minore, il Tribunale potrebbe rendere legittimo il trasferimento.

Anche in quanto l’altro genitore potrebbe fornire prova dell’avvenuta stabilizzazione del minore nel nuovo ambiente di vita, al solo fine di evitare ulteriori disagi che potrebbero scaturire da un nuovo trasferimento.

Cosa accade se il genitore collocatario proceda al trasferimento senza il consenso dell’altro genitore?

Il genitore collocatario, che in assenza di accordo proceda arbitrariamente al trasferimento, va incontro a serie conseguenze.

Egli, infatti, non solo commette un atto illegittimo in quanto vìola il principio della bigenitorialità, ma compie un atto potenzialmente rilevante anche dal punto di vista penale.

È sempre consigliabile, quindi, evitare di agire unilateralmente in scelte di questo tipo.

Tuttavia, se il genitore collocatario intenda comunque trasferirsi e non abbia però ottenuto il consenso dell’altro genitore, potrà rivolgersi al Tribunale per ottenere l’autorizzazione allo spostamento, motivando le ragioni a sostegno della propria decisione.

È chiaro che nell’ambito del procedimento sarà importante per la decisione l’analisi delle motivazioni del trasferimento e la valutazione dei vantaggi / svantaggi effettivi rispetto alla situazione attuale.

Occorrerà, quindi, valutare i tempi e le modalità di frequentazione tra il figlio e il genitore non collocatario.

Sarà necessario altresì verificare la concreta possibilità per la prole di mantenere un rapporto con l’altro genitore, senza costringerli a stravolgimenti di vita e senza che ciò comporti per l’altro genitore dei costi per le visite sproporzionati rispetto ai propri redditi.

Ulteriore aspetto da valutare è se il nuovo collocamento consenta – e in che modo – ai minori di mantenere rapporti significativi con figure affettivamente importanti come i nonni, zii e amici.

In particolare, occorrerà considerare se il nuovo collocamento consenta ai minori di mantenere comunque legami sociali e culturali con il luogo di origine. 

Conseguentemente, il Giudice dovrà tenere presente anche l’impatto psicologico ed emotivo che il trasferimento potrebbe avere sui minori e ciò anche in relazione all’età degli stessi.

Si comprende, quindi, l’estrema delicatezza della decisione che il Giudice è chiamato ad assumere, dovendo bilanciare da un lato la libertà del genitore collocatario di autodeterminarsi nelle proprie scelte e dall’altro il principio della bigenitorialità nonché l’interesse supremo del minore che deve guidare ogni decisione in tema di diritto di famiglia.

Disclaimer

Il presente contenuto costituisce esclusivamente una informativa di massima senza alcuna pretesa di esaustività e non sostituisce, in alcun modo, la consulenza di un Avvocato.

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