La negoziazione assistita in materia di famiglia: tutto quello che c’è da sapere

Con la riforma Cartabia del 2022 è stato modificato anche l’istituto della negoziazione assistita e sono state ampliate le casistiche per le quali è possibile farvi ricorso. Qui di seguito tutto quello che c’è sapere sulla negoziazione assistita familiare.

Cos’è la negoziazione assistita?

La negoziazione assistita è una procedura stragiudiziale di risoluzione delle controversie, quale alternativa al processo, prevista dal D.L. n. 132/2014, convertito con L. 162/2014.

E’ stata introdotta con la precisa funzione di deflazionare il contenzioso, valorizzare il ruolo dell’avvocato e favorire soluzioni consensuali rapide nel rispetto degli interessi delle parti.

Le questioni di famiglia non rientrano nelle ipotesi per le quali l’esperimento di tale procedura si rende obbligatorio.

Pertanto resta in capo ai partner (coniugi, conviventi, partner uniti civilmente) la scelta di farvi ricorso.

Di recente, con la Riforma Cartabia, il novero delle materie nelle quali è possibile promuovere l’istituto della negoziazione assistita familiare è stato ampliato (art. 6 D.L. 132/2014).

Quando è possibile ricorrere alla negoziazione assistita familiare?

L’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita in ambito familiare può avere ad oggetto le seguenti controversie:

Quali sono le prescrizioni obbligatorie?

La negoziazione assistita familiare è, come detto, una procedure facoltativa che si articola in due atti essenziali: la convenzione e l’accordo.

Ai fini della validità della procedura tali atti devono possedere la forma scritta (a pena di nullità), per la cui stesura è  richiesta la necessaria presenza (assistenza) di un Avvocato per ciascuna parte nonché la sottoscrizione di entrambe le parti.

In genere viene raccomandano l’uso del modello aggiornato di accordo approvato dal Consiglio nazionale forense.

Fase 1: L’invito alla negoziazione assistita familiare

La parte che intende avvalersi di tale procedura trasmetterà all’altra una comunicazione scritta (generalmente a mezzo pec/raccomanda a.r.), la quale dovrà contenere:

  • l’indicazione dell’oggetto della controversia;
  • L’indicazione del termine di risposta;
  • L’avvertimento che la mancata risposta avrà valore di rifiuto (senza tuttavia le conseguenze che la legge prevede per le materie in cui la negoziazione assistita é obbligatoria);
  • Il mandato e la firma della parte autenticata dall’avvocato;
  • La firma dell’avvocato.

Nel caso in cui la controparte intenda aderirvi verrà redatta la convenzione.

Fase 2: La convenzione di negoziazione assistita

Con la convenzione le parti disciplinano quello che sarà lo svolgimento del procedimento, con riguardo a termini ed adempimenti.

La convenzione ha, solitamente, un contenuto obbligatorio, la cui mancanza ne determina l’invalidità, ed uno facoltativo, lasciato quindi alla discrezionalità delle parti.

Quanto alle prescrizioni vincolanti, la convenzione dovrà contenere:

  • L’impegno delle parti a cooperare in buona fede e con lealtà;
  • L’indicazione del termine non inferiore ad un mese nè superiore a tre (prorogabile  al massimo, di ulteriori 30 giorni su accodo delle parti);
  • L’indicazione dell’oggetto della controversia;
  • L’indicazione degli Avvocati incaricati;
  • La firma delle parti autenticata dagli Avvocati; 
  • L’impegno di tutte le parti al dovere di riservatezza.

In aggiunta, le parti possono indicare le modalità di scambio di documenti; la possibilità di adottare tutti i mezzi necessari alla risoluzione della controversia (con la previsione di ausilio di eventuali consulenti, terzi e neutrali, quali psicologi, mediatori o commercialisti).

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Fase 3: L’accordo di negoziazione assistita

Nell’accordo gli avvocati devono dare atto espressamente:

  • di aver tentato di conciliare le parti;
  • di averle informate della possibilità di esperire la mediazione familiare;
  • che l’accordo non violi diritti indisponibili e che non sia contrario a norme imperative e di ordine pubblico;
  • che gli atti verranno trasmessi al P.M. competente entro 10 giorni dalla firma per il necessario “nulla osta” o per l’autorizzazione (in presenza di figli).

NULLA OSTA: è un atto con cui un'autorità dichiara di non avere obiezioni in merito a una decisione di un'altra amministrazione o al compimento di un'attività.

AUTORIZZAZIONE: è un atto amministrativo che rimuove un ostacolo legale preesistente per consentire un diritto, una facoltà o un'attività già in possesso del cittadino.

In presenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap gravi o economicamente non autosufficienti l’accordo dovrà inoltre informare i genitori dell’importanza per i figli di trascorrere tempi adeguati con entrambi.

Dovrà altresì regolamentare l’affidamento ed il collocamento dei figli; l’esplicita previsione dei tempi di frequentazione; la determinazione degli obblighi di mantenimento.

L’accordo deve essere sottoscritto dalle parti e autenticato dai rispettivi difensori.

L’accordo, eventualmente, potrà prevedere anche patti di trasferimento immobiliare, che spiegheranno però efficacia meramente obbligatoria e non traslativa.

Quando la negoziazione assistita ha ad oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio) o lo scioglimento dell’unione civile, le parti possono stabilire, nell’accordo, la corresponsione di un assegno in unica soluzione.

In tal caso la valutazione di equità è effettuata dagli avvocati, mediante certificazione di tale pattuizione.

Preme sottolineare che non è infrequente che le parti, seppure mosse dalle migliori intenzioni, non riescano ad addivenire ad un accordo. In tal caso potranno decidere di agire giudizialmente e formulare ad un Giudice le proprie richieste.

fase 4: La trasmissione degli atti alla Procura

La normativa prevede che entro 10 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo gli Avvocati debbano depositare, con modalità telematica presso l’ufficio del pubblico ministero territorialmente competente la seguente documentazione:

  • n. 2 copie dell’Accordo (firmato);
  • n. 2 copie della Convenzione;
  • L’estratto per riassunto dell’atto di matrimonio o di atto di unione civile;
  • i certificati anagrafici di residenza e stato di famiglia di entrambe le parti;
  • La dichiarazione dei redditi dell’ultimo triennio di entrambi;
  • In caso di figli maggiorenni autosufficienti la relativa dichiarazione sostitutiva di atto notorio (a tale riguardo esistono differenti orientamenti da parte dei vari Tribunali: alcuni richiedono che la dichiarazione sia fatta congiuntamente dai genitori altri che sia fatta singolarmente da ciascun figlio)

Si precisa che il temine di 10 giorni dalla data certificata della conclusone dell’accordo è da ritenersi perentorio, sia per le negoziazioni genitoriali che coniugali, posto che la normativa fa discendere precisi effetti con decorrenza proprio dalla data indicata.

Il mancato rispetto del termine ne comporta l’irricevibilità, e dunque le parti dovranno presentare un nuovo accordo.

Come detto, in presenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap gravi o economicamente non autosufficienti la Procura, esaminato l’accordo e ritenuto che lo stesso sia conforme all’interesse dei figli, emette l’autorizzazione. 

Altrimenti quando ritiene che l’accordo non risponda all’interesse dei figli o che sia opportuno procedere al loro ascolto, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro 5 giorni, al Presidente del Tribunale, che fissa, entro i successivi 30 giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo.

Di converso, in assenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap gravi o economicamente non autosufficienti, l’accordo dovrà essere trasmesso al Procuratore della Repubblica per il nulla osta, che viene rilasciato in difetto di irregolarità.

Il Procuratore della Repubblica, quando appone il nulla osta o rilascia l’autorizzazione, trasmette l’accordo sottoscritto digitalmente agli Avvocati delle parti. 

La competenza territoriale della Procura della Repubblica per l’approvazione dell’accordo è individuata a partire dal luogo di residenza di una delle parti. Si applicano in particolare:

  • l’art. 473 bis.51 c.p.c. per : separazione divorzio, modifiche, esercizio responsabilità genitoriale, scioglimento unione civile.
  • l’art. 473bis.11 c.p.c.: per tutte le altre questioni.

Ulteriori adempimenti e effetti dell’accordo

Una volta ricevuto l’accordo munito di nulla osta/autorizzazione gli Avvocati dovranno trasmetterne copia entro 10 giorni all’Ufficiale dello Stato civile del Comune presso cui è stato iscritto/trascritto il matrimonio.

In questo caso sarà necessaria anche l’attestazione da parte degli Avvocati di conformità dell’accordo all’originale cartaceo/digitale.

L’accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di affidamento e di mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio.

Così come per i procedimenti per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e per la modifica delle condizioni già determinate, per la determinazione degli alimenti e per la loro modifica. 

L’accordo costituisce quindi titolo esecutivo e titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

In caso di violazione degli obblighi in esso contenuto l’accordo deve essere riportato per intero nel precetto ex art. 480 c.p.c.

La trasmissione al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati

L’accordo di negoziazione munito dell’autorizzazione o del nulla osta della Procura deve essere trasmesso a mezzo pec a cura degli avvocati che lo hanno sottoscritto al Consiglio dell’ordine in cui è iscritto uno di essi.

Il COA ricevente conserva l’accordo in apposito archivio e ne rilascia copia autentica a richiesta delle parti e dei loro difensori.

I costi della negoziazione assistita e il gratuito patrocinio

La ratio delle procedure stragiudiziali è quello di decongestionare  il carico dei tribunali e, di conseguenza, ridurre il contenzioso civile, permettendo alle parti stesse di porre fine alla controversia individuando la soluzione più opportuna in via amichevole.

Il procedimento è interamente esente da contributo unificato, imposta di bollo, diritti di cancelleria, anche per l’eventuale rilascio di copie conformi del nulla osta o dell’autorizzazione.

Tuttavia, le parti saranno tenute a sostenere le spese legali che per la procedura di negoziazione assistita variano a seconda del professionista incaricato nonché della complessità dell’incarico.

In linea di massima non si discostano di molto dalle procedure di separazione consensuali o di divorzio congiunto.

Oltretutto, non viene concessa la possibilità per il soggetto richiedente (pur in possesso dei requisiti) di accedere al patrocinio a spese dello stato (cd. gratuito patrocinio), ammessa per i soli casi di negoziazione assistita “obbligatoria” ovvero quando il suo esperimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, non dunque per quella familiare, per definizione non obbligatoria. 

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