In quali casi è possibile impugnare il licenziamento? 

Quando un lavoratore viene licenziato ingiustamente può contestare l’atto del datore di lavoro impugnandolo espressamente.

Le forme più comuni di licenziamento  sono: 

  • il licenziamento per giusta causa: (art 2119 c.c.) nell’ipotesi in cui il rapporto di fiducia tra datore di lavoro e lavoratore viene meno a causa di una trasgressione o una inadempienza da parte del lavoratore. Ssi tratta appunto di un recesso unilaterale del datore di lavoro dal rapporto di lavoro e non occorre rispettare il periodo di preavviso;
  • licenziamento per giustificato motivo soggettivo: trattasi di un licenziamento di tipo disciplinare poiché direttamente riconducibile a comportamenti colpevoli o negligenti del dipendente. In questo caso però la cessazione del rapporto di lavoro, prevede un periodo di preavviso, in genere fissato dal contratto collettivo nazionale che si applica al caso concreto;
  • licenziamento per giustificato motivo oggettivo: sorge per motivi di natura tecnica/organizzativa dell’azienda. A titolo esemplificativo: l’esternalizzazione di un servizio prima offerto dall’azienda, una importante contrazione del fatturato, il superamento del periodo di comporto e/o l’inidoneità psicofisica del lavoratore.

Il lavoratore che vuole impugnare il licenziamento deve manifestare con atto scritto da inoltrare entro e non oltre 60 giorni a pena di decadenza, dal momento in cui si è avuta comunicazione del licenziamento e/o delle motivazioni se disgiunte, al datore di lavoro la propria volontà di impugnare il provvedimento comminato.

Disclaimer

Il presente contenuto costituisce esclusivamente una informativa di massima senza alcuna pretesa di esaustività e non sostituisce, in alcun modo, la consulenza di un Avvocato.

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