“Il contratto si rinnoverà tacitamente se nessuna delle parti invierà formale disdetta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro un mese prima della data di scadenza del contratto.”
Quante volte, nel firmare un contratto, ti sei imbattuto in questa clausola? Probabilmente spesso. Cerchiamo quindi di capire come funzione e quando è da ritenersi illecita.
Ebbene, trattasi della tipica clausola che si rinviene nei moduli di adesione a servizi periodici e continuativi come, ad es., quelli di abbonamento (pay tv, palestra, somministrazione di gas, piattaforme di streaming), polizze e assicurazioni, mediazioni immobiliari, etc.
Il termine per disdire l’abbonamento viene, in genere, stabilito unilateralmente ed è variabile.
Nella pratica, il contraente si obbliga a rispettare l’impegno assunto fino all’invio di una lettera di disdetta da far pervenire alla controparte prima della data di rinnovo del contratto stesso.
In difetto di tale adempimento, il contratto giunto alla naturale scadenza viene rinnovato automaticamente per lo stesso periodo di tempo. In questo modo, il vincolo è destinato a protrarsi di anno in anno (o altro termine pattuito), a tempo indeterminato, salva la formalizzazione della volontà contraria.
In linea generale, il nostro ordinamento impone che le clausole svantaggiose per chi ne subisce gli effetti, se predisposte unilateralmente, necessitano di una autonoma sottoscrizione per consentire all’altro contraente di porvi particolare attenzione.
La mancata doppia sottoscrizione produce infatti l’inefficacia delle stesse.
Indice
ToggleIl rinnovo automatico è una clausola vessatoria?
Ci si domanda quindi se il rinnovo automatico tacito sia idoneo a determinare uno squilibrio giuridico delle posizioni contrattuali tra le parti e quindi se si possa collocare tra le clausole vessatorie.
Secondo l’orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità “…pur se una clausola, predisposta unilateralmente, non è a carico soltanto dell’altro contraente, avendo effetto per entrambe le parti – nella specie tacita proroga o rinnovo del contratto in difetto di tempestiva disdetta – non perciò è sottratta alla necessità di specifica approvazione per iscritto, ai sensi dell’art. 1341 cod. civ., perché comunque colui che la propone ha preventivamente valutato i vantaggi derivantegli dalla accettazione di essa, a differenza del contraente per adesione, che perciò è necessario vi ponga particolare attenzione”.
Ne discende quindi che le clausole di rinnovazione del contratto, al pari di quelle di proroga tacita, sono da considerarsi prive di efficacia, qualora non siano approvate per iscritto dal contraente aderente e quindi non abbiano ricevuto una doppia sottoscrizione.
Invero, l’art. 1341 c.c. rubricato “Condizioni generali di contratto” prevede un elenco tassativo di ipotesi per le quali è necessaria la specifica approvazione per iscritto.
Tale disposizione normativa si applica ai contratti tra consumatori (C2C) ed ai contratti tra professionisti (B2B).
Le succitate clausole generali di contratto vengono utilizzate soprattutto nella contrattazione di massa, in cui la proposta contrattuale è rivolta ad un elevato numero di soggetti, come, ad es., nei contratti di telefonia o in quelli energetici.
E la tutela del consumatore?
Il Codice del Consumo, che si applica ai contratti stipulati tra professionista e consumatore (B2C), agli artt. 33 e ss., prevede invece un elenco aperto di clausole che si presume siano vessatorie, ma fino a prova contraria.
In particolare, la lett. i) del 2° comma dell’art. 33 del D.Lgs 206/2005 (Codice del Consumo) stabilisce che le clausole che hanno per oggetto, o per l’effetto, di stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta, per evitare la tacita proroga o rinnovazione, siano da considerarsi vessatorie, e quindi nulle.
Ad ogni modo, nei contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, il professionista (o l’imprenditore), se vorrà comunque avvalersi di tale clausola, dovrà fornire la prova che, malgrado sia stata dal medesimo unilateralmente predisposta, sia stata oggetto di specifica trattativa individuale, ossia di specifica discussione tra le parti, oppure dovrà dimostrare che essa non comporti a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Per intenderci, per un contratto annuale la clausola che impone un termine di 6 mesi per disdire il rinnovo automatico potrà ragionevolmente comportare uno squilibrio giuridico tra i contraenti.
L’accordo deve essere il frutto della volontà espressa da entrambe le parti che devono aver espresso il proprio palese consenso con tanto di possibilità di modifica del contenuto.
In conclusione, la clausola di rinnovo automatico è di per sé lecita, tuttavia se, nei contratti B2B e C2C è stata oggetto di espressa trattativa non si atteggia a clausola vessatoria. Diversamente, se predisposta unilateralmente, per essere efficace necessita di una doppia e specifica sottoscrizione.
Di converso, laddove tale clausola sia inserita in un contratto tra un professionista ed un consumatore se riporterà un termine eccessivamente lungo per la disdetta del rinnovo automatico tacito si configurerà una presunzione di vessatorietà con le conseguenze giuridiche poc’anzi esaminate.
E’ quindi sempre opportuno leggere con attenzione prima di siglare un contratto e nel dubbio richiedere l’ausilio di un Avvocato.
Disclaimer
Il presente contenuto costituisce esclusivamente una informativa di massima senza alcuna pretesa di esaustività e non sostituisce, in alcun modo, la consulenza di un Avvocato.





