Fatte salve circostanze eccezionali (attentati terroristici, scioperi non annunciati, allarmi per la sicurezza; chiusure dell’aeroporto o dello spazio aereo, instabilità politica, maltempo, etc.) la normativa europea prevede che in caso di volo cancellato il passeggero abbia diritto ad ottenere il rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata.
In alternativa, lo stesso può scegliere di richiedere l’imbarco su un volo alternativo quanto prima possibile o l’imbarco su un volo alternativo in una data successiva più conveniente per lo stesso.
Questi ha altresì diritto all’assistenza (pasti, bevande, sistemazione in albergo, trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa, etc.) naturalmente in relazione alla durata dell’attesa.
La richiesta di rimborso, corredata dei documenti, deve essere formulata alla compagnia, la quale dovrà ottemperare, in linea generale, entro 7 giorni. In alternativa, le compagnie aeree possono anche offrire un risarcimento sotto forma di buono viaggio o altri servizi, ma solo previo accordo firmato con il passeggero.
Si precisa che al diritto al rimborso si aggiunge quello ad ottenere il risarcimento dei danno patito laddove la compagnia non provveda ad avvisare della cancellazione del volo almeno 2 settimane prima della partenza.
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