Il fermo amministrativo rappresenta uno degli strumenti a cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può fare ricorso per garantire il recupero dei crediti insoluti. Analizziamo quindi come funziona e quali implicazioni pratiche determina.
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ToggleCos’è il fermo amministrativo
Il fermo amministrativo é uno strumento con il quale le amministrazioni o gli enti competenti (Comuni, INPS, Regioni, Stato, etc.), tramite i concessionari della riscossione, “bloccano” un bene mobile del debitore (o dei coobbligati) iscritto in pubblici registri (ad esempio autoveicoli), al fine di riscuotere i crediti non pagati che possono riferirsi a tributi o tasse (trattasi di crediti di diversa natura, ad es. un mancato pagamento IVA, IRPEF, Bollo auto, etc.) oppure a multe relative ad infrazioni al Codice della Strada.
Come funziona
Il fermo amministrativo di un veicolo può essere attivato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione in presenza delle seguenti condizioni:
- Non è stata pagata una cartella esattoriale.
- Non è stata richiesta la rateizzazione del debito.
- Non è stato emesso un provvedimento di sospensione o annullamento del debito.
Trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale l’Agenzia delle Entrate-Riscossione è tenuta ad intraprendere delle azioni per riscuotere quanto dovuto agli enti creditori dal cittadino moroso
Una di queste azioni è appunto l’iscrizione del fermo amministrativo nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA), come previsto dall’art. 86, 1° comma, del DPR n. 602/1973.
Per verificare se sul veicolo è iscritto un fermo amministrativo è possibile chiedere una visura PRA.
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Qual è l’iter che precede l’iscrizione del fermo amministrativo
Prima di procedere con l’iscrizione del fermo, il debitore riceve un preavviso con il quale gli si offre un’ulteriore possibilità di regolarizzare la propria posizione debitoria.
Decorso inutilmente il termine di 30 giorni dalla notifica del preavviso, se il debitore non ha pagato gli importi dovuti, non ha richiesto la rateizzazione, o non ha ottenuto un provvedimento di sgravio o sospensione, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione procede con l’iscrizione del fermo amministrativo.
Questo momento è determinante, poiché con l’iscrizione il veicolo non potrà essere utilizzato fino al saldo del debito, pena l’applicazione di una sanzione.
Occorre precisare che laddove il debitore richieda (ed ottenga) la rateizzazione o la definizione agevolata del debito, la sospensione del fermo potrà aversi solo dopo il pagamento integrale della prima rata.
Infatti, con la corresponsione di tale quota l’Agenzia trasmette telematicamente il provvedimento di cancellazione al PRA senza necessità di ulteriori azioni da parte del contribuente.
Solo quando il debito viene completamente saldato, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione trasmette telematicamente il provvedimento di cancellazione al PRA.
Tale provvedimento è automatico pertanto il contribuente non dovrà presentare alcuna istanza a tal fine.
Ipotesi di inapplicabilità del fermo amministrativo
L’art. 86 DPR 602/73 al comma 2 prevede che non si debba procedere all’iscrizione del fermo amministrativo nel caso in cui il debitore dimostri, entro 30 giorni dal ricevimento del preavviso, che il veicolo è strumentale all’attività di impresa o professionale.
Ciò vale a dire che non potrà essere applicato un fermo ad un mezzo che viene impiegato per esigenze lavorative del cittadino debitore, sia esso una persona fisica o giuridica.
In questa ipotesi, il debitore dovrà presentare agli sportelli o inviare tramite raccomandata A/R il mod. F2 “Istanza di annullamento del preavviso di fermo amministrativo del veicolo strumentale”, rinvenibile sul sito dell’Agenzia delle entrate, al quale andrà allegata la documentazione necessaria per attestare la destinazione d’uso del veicolo.
Analogamente il fermo amministrativo non potrà avere ad oggetto veicoli destinati all’uso di persone diversamente abili.
Nello specifico, ove il veicolo sia impiegato da persona disabile l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non procede all’iscrizione del fermo e, se il fermo è già stato iscritto, provvede alla sua cancellazione.
In questo caso, sarà necessario presentare una richiesta formale utilizzando il mod. F3 “Istanza di annullamento del preavviso-cancellazione di fermo su veicolo ad uso persone diversamente abili”, anch’esso rinvenibile sul sito della Agenzia delle entrate, corredandola di documentazione attestante l’utilizzo del veicolo per il trasporto di persone disabili.
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Conseguenze del fermo amministrativo per il debitore
Una volta iscritto il fermo amministrativo, il debitore sarà soggetto ad una serie di non trascurabili implicazioni.
Oltre al non poter utilizzare il veicolo, il cittadino moroso non potrà venderlo o trasferirlo a terzi fino alla cancellazione del fermo.
Inoltre, laddove perseveri nel non pagare il proprio debito, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione potrà procedere con ulteriori azioni esecutive, che consisteranno dapprima nel pignoramento del veicolo e nella vendita all’asta poi, con un aggravio di costi a carico del debitore.
La demolizione del veicolo con fermo amministrativo
Non è possibile demolire un veicolo se è iscritto un fermo amministrativo.
Il divieto di radiazione dei veicoli con fermo amministrativo non si applica nei seguenti casi:
- il veicolo ha subito danni ingenti o è andato distrutto (per es. per incendio, incidente stradale, calamità naturale ecc.). Occorre allegare alla richiesta una dichiarazione di un’autorità pubblica competente attestante la non utilizzabilità del veicolo;
- richiesta proveniente da altra Pubblica Amministrazione;
- certificato di rottamazione con data antecedente all’iscrizione del fermo amministrativo;
- nulla osta alla demolizione rilasciata dallo stesso Concessionario che ha iscritto il fermo amministrativo
Come evitare un fermo amministrativo
Per evitare il fermo amministrativo, è necessario:
- monitorare costantemente le comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- regolarizzare tempestivamente le posizioni debitorie; o
- richiedere la rateizzazione del debito se si versa in difficoltà economica e quindi non si è in grado di pagare l’importo totale in un’unica soluzione oppure avvalersi delle procedure di definizione agevolata (come il saldo e stralcio) se ammesse dalla normativa vigente.