Diritto all’oblio oncologico: cos’è e cosa prevede la legge

Per diritto all’oblio oncologico si intende il diritto delle persone guarite da tumore, e quindi da una patologia oncologica, di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica.

Cosa prevede la legge?

E’ di recente approvazione la legge n. 193/2023 che ha finalmente provveduto a disciplinare il diritto all’oblio oncologico.

Nello specifico, tale testo legislativo introduce delle disposizioni volte alla prevenzione delle discriminazioni nonché alla tutela dei diritti delle persone che sono state, in passato, affette da malattie oncologiche.

Questo intervento normativo nasce infatti dall’esigenza di escludere qualsiasi forma di pregiudizio o disparità di trattamento a soggetti cd. “fragili”, in particolare per quanto riguarda i seguenti settori.

Accesso ai servizi bancari, finanziari e di investimento e assicurativi

Divieto di accesso e di trattamento di dati di ex pazienti oncologici

La legge non ammette la richiesta di informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente concernenti patologie oncologiche da cui la stessa sia stata precedentemente affetta e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta, ai fini della stipulazione o del rinnovo di contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, quando, al momento della stipulazione del contratto o successivamente, le informazioni sono suscettibili di influenzarne condizioni e termini.

Lo stesso principio si applica nell’ambito della stipulazione di ogni altro tipo di contratto, anche esclusivamente tra privati.

Tale periodo é ridotto della metà (5 anni) nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età

Le predette informazioni non possono essere acquisite neanche da fonti diverse dal contraente e, qualora siano comunque nella disponibilità dell’operatore o dell’intermediario, non possono essere utilizzate per la determinazione delle condizioni contrattuali. 

Obbligo di informativa

La legge in esame impone inoltre alle banche, agli istituti di credito, alle imprese di  assicurazione e agli intermediari finanziari e assicurativi in tutte le fasi di accesso ai servizi dagli stessi offerti – ivi compresi le trattative precontrattuali e la stipulazione o il rinnovo di contratti – di fornire alla controparte adeguate informazioni al riguardo del diritto all’oblio oncologico, anche facendone espressa menzione nei moduli o formulari predisposti e utilizzati ai fini della stipulazione o del rinnovo dei predetti contratti.

Divieto di disparità di trattamento

Non possono essere applicati al  contraente (ex paziente oncologico da più di 10 anni) limiti,  costi  e  oneri  aggiuntivi né trattamenti diversi rispetto a quelli previsti per la generalità dei contraenti.

Divieto di richiesta di accertamenti medici

È altresì fatto divieto alle banche, agli  istituti di credito, alle imprese  di  assicurazione e agli intermediari finanziari e assicurativi di richiedere a contraenti – guariti da tumore – l’effettuazione di visite mediche di controllo e di accertamenti sanitari, per la stipulazione dei contratti.

Divieto di trattamento di dati sanitari raccolti in un momento precedente

Se è decorso il termine di 10 (o 5) anni dalla guarigione del contraente  e le informazioni sul pregresso stato di malattia siano state fornite precedentemente, quindi siano nella disponibilità dell’operatore o dell’intermediario, non possono essere utilizzate ai fini della valutazione del rischio dell’operazione o della solvibilità del contraente.

Nullità delle clausole contrattuali

Nei contratti concernenti operazioni e servizi bancari, finanziari, di  investimento e assicurativi nonché negli altri contratti sopra specificati, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della Legge n. 193/2023, la violazione delle prescrizioni in essa contenute determina la nullità delle singole clausole contrattuali difformi e di quelle a esse connesse e non comporta la nullità del contratto, che rimane valido ed efficace per il  resto.  

La nullità opera soltanto a vantaggio della persona fisica contraente ed é rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Adozioni di minori

La legge sul diritto all’oblio oncologico apporta delle modifiche anche alla Legge n. 184/1983 in materia di diritto del minore ad una famiglia ed in particolare nelle procedure di adozione.

Indagini sugli aspiranti genitori adottivi

In materia di affidamento preadottivo la legge impone che le indagini concernenti la salute dei richiedenti l’adozione di minore italiano non possano riportare informazioni relative a patologie oncologiche pregresse quando siano trascorsi più di dieci anni dalla conclusione del trattamento attivo della patologia, in assenza di recidive o ricadute, ovvero più di cinque anni se la patologia é insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.

Lo stesso principio si applica anche per le adozioni di minori stranieri residenti all’estero, da parte di aspiranti genitori adottivi italiani.

Indagini da parte del Tribunale per i minorenni 

Analogamente, al fine di emettere il decreto di idoneità degli aspiranti adottanti, il Tribunale per i minorenni nelle sue indagini dovrà astenersi dal raccogliere informazioni relative allo stato di salute dei richiedenti laddove la pregressa patologia oncologica di uno di essi non sia più presente da 10 (o 5) anni.

Accesso alle procedure concorsuali e  selettive,  al  lavoro  e  alla formazione professionale

La legge sul diritto all’oblio oncologico ha disciplinato anche l’accesso alle procedure concorsuali e selettive, sia pubbliche che private, quando nel loro ambito sia previsto l’accertamento di requisiti psico-fisici o concernenti lo stato di salute dei candidati.

In particolare, é stato fatto divieto di richiedere informazioni relative allo stato di salute dei candidati medesimi concernenti patologie oncologiche da cui essi siano stati precedentemente affetti e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi  di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta. 

Come nelle altre casistiche analizzate, tale periodo é ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. 

Inoltre la legge contempla la possibilità di promuovere, nell’ambito delle risorse umane specifiche politiche attive per assicurare, a ogni persona che sia stata affetta da una patologia oncologica:

    • eguaglianza di opportunità nell’inserimento e nella permanenza nel lavoro;
    • nella fruizione dei relativi servizi; e 
    • nella riqualificazione dei percorsi di carriera  e retributivi.

In conclusione

Al bando quindi le penalizzazioni per gli ex malati oncologici nell’accesso ai servizi.

Chiedere un mutuo in banca, partecipare ad un concorso, essere assunti per un lavoro ma anche adottare un bambino non sarà più un ostacolo per le persone che sono state affette da tumore e ne sono finalmente guarite.

Con l’approvazione della legge a tutela dell’oblio oncologico viene finalmente riconosciuta la guarigione dei pazienti oncologici non solo a livello clinico ma anche a livello sociale e a vigilare sull’applicazione delle norme sarà il Garante per la protezione dei dati personali.

Disclaimer

Il presente contenuto costituisce esclusivamente una informativa di massima senza alcuna pretesa di esaustività e non sostituisce, in alcun modo, la consulenza di un Avvocato.

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