Una questione che sorge frequentemente in caso di separazione personale dei coniugi riguarda la casa coniugale.
In genere, infatti, per l’acquisto della casa i coniugi (o i conviventi more uxorio) accendono un mutuo cointestato.
Ciò sta a significare che entrambe le parti sono obbligate in solido per l’intero importo mutuato. Pertanto, in caso di inadempimento, il creditore potrà agire contro ciascun debitore per la somma complessiva.
Nell’ottica di un accordo tra le parti e quindi di una definizione pacifica della crisi coniugale, ciascuna di esse continuerà a contribuire nella misura del 50% alla rata o nella diversa quota indicata nel contratto di mutuo.
La separazione infatti non fa venir meno l’obbligo di pagare alla banca le rate del mutuo.
Tuttavia, in un clima già teso, la questione riguardante il mutuo alimenta la conflittualità, soprattutto quando il mutuo ha una durata piuttosto lunga e non è fattibile optare per una estinzione anticipata dello stesso.
Ebbene, le alternative al pagamento congiunto delle rate sono diverse.
I coniugi potrebbero infatti decidere di vendere l’immobile per il quale è stato richiesto il mutuo ed estinguere il debito con la banca in un’unica soluzione.
Diversamente un coniuge potrebbe accollarsi il pagamento di tutte le restanti rate del mutuo (cd. accollo interno o semplice), pur rimanendo l’altro coniuge parte contrattuale. In questo caso non occorre il benestare della banca e quest’ultima, in caso di insolvenza, potrà rivalersi su entrambe le parti.
Sussiste altresì la possibilità che uno dei coniugi decida di liberare l’altro coniuge dal contratto di mutuo e farsene carico da solo. In questo caso si assiste alla cessione della quota di proprietà di una parte in favore dell’altra. Pare evidente che tale ipotesi necessita anche il consenso della Banca, la quale gioverà di minori garanzie in caso di inadempimento contrattuale.
Infine, residua la surrogazione o portabilità del mutuo, ossia il passaggio ad altro istituto di credito che comporti la modificazione del regolamento contrattuale del mutuo originariamente stipulato da entrambi i coniugi e la previsione di nuove condizioni negoziali, in base a cui risulti mutuatario un solo coniuge e l’importo dovuto sia pari a quello che residuava da pagare in costanza del primo contratto di credito.
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