La legge attribuisce determinati diritti anche sulla base del grado di parentela, per esempio in materia successoria. Scopriamo cosa si intende per “Gradi di parentela” e come si calcolano.
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ToggleCos’è il grado di parentela?
Ai sensi dell’art. 73 c.c. “La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all’interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo.“
Il codice civile contempla due linee di parentela:
- linea retta, cd. parentela diretta. Sono parenti in linea retta le persone che discendono l’una dall’altra. (es. padre e figlio);
- linea collaterale, cd. parentela indiretta. Sono parenti in linea collaterale le persone che, pur avendo uno stipite in comune, non discendono l’una dall’altra. (es. fratelli, cugini).
Come si calcola il grado di parentela?
Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite.
Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all’altro parente, sempre restando escluso lo stupite.
Qualche esempio potrà tornare utile.
LINEA RETTA: es. nonno – figlio
La parentela è di secondo grado: si considerano tutte le persone (generazioni) che intercorrono tra nonno e nipote (3, cioè nonno, padre e figlio) e si esclude un’unità (ossia lo stipite comune).
LINEA COLLATERALE: es. zio – nipote
La parentela è di terzo grado: in questo caso occorre “risalire” dal nipote allo stipite comune (il nonno) e poi da questi “scendere” verso il di lui figlio (lo zio), contando tutti i gradi (4) e sottraendo un’unità (ossia lo stipite).
Esiste un limite alla parentela?
Sì. Il nostro ordinamento non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo per alcuni effetti specialmente determinati.
..e il Coniuge?
I coniugi sono legati tra loro dal rapporto di coniugio, pertanto non sono parenti. Tuttavia, la legge prevede la cd. affinità, ossia il vincolo tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge.
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