Come funziona il contratto di conto vendita?

La pratica del contratto di conto vendita é particolarmente diffusa nel settore del commercio al dettaglio e della vendita al minuto.

Infatti, come specificato nel codice civile all’art. 1556 c.c. esso ha ad oggetti esclusivamente beni mobili. Le figure tipiche che ricorrono a tale schema contrattuale sono, ad esempio, gli edicolanti, i librai, i titolari di negozi di oggetti usati o di negozi di abbigliamento. 

Tali soggetti, in genere, stipulano un contratto estimatorio, che nel linguaggio comune è meglio conosciuto come contratto di conto vendita, con dei fornitori (grossisti, etc.).

Con questo contratto, quindi, una parte, cd. tradens, consegna una o più cose mobili all’altra, cd. accipiens, e questa si obbliga a pagarne il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito. 

In concreto, trattasi di una alienazione inserita nel contesto di uno scambio. L’accipens, una volta ricevuti i beni può decidere se restituire tali beni nello stato in cui li ha ricevuti, entro un termine pattuito nel contratto, oppure pagare al tradens il prezzo di tali beni.

Con la consegna delle cose in capo all’accipiens sorge il diritto di disporne, pur non diventandone proprietario. La proprietà si trasferisce solo con il pagamento del prezzo.

Il potere di disposizione delle cose costituisce infatti la funzione propria del contratto.

Ne consegue che non entrando nel patrimonio dell’accipiens tali beni non saranno aggregabili dai creditori di quest’ultimo.

Di contro, l’accipiens si assume il rischio del perimento o deterioramento delle cose ricevute, anche per cause a lui non imputabili. Infatti, al verificarsi di tali ipotesi il ricevente ha l’obbligo al pagamento del prezzo, non essendo materialmente in grado di restituire le cose allo stato in cui gli sono state consegnate. 

L’accipiens sarà, inoltre, obbligato a pagare il prezzo pattuito quando ha venduto le cose a terzi o le ha utilizzate in altro modo o quando decide di trattenerle per sé venendo meno alla restituzione.

I vantaggi che comporta la scelta di questa tipologia di negozio sono evidenti per entrambe le parti.

Da un lato, l’accipiens potrà ottenere un rifornimento di una grande varietà di articoli da mettere in vendita senza spendere denaro e con la possibilità di restituire la merce invenduta, evitando così di farsene carico.

D’altra parte, il tradens, oltre ad ampliare i suoi canali di vendita, potrà altresì disfarsi per un periodo delle cose che intende vendere.

A questo proposito, solo per completezza, si precisa che la figura contrattuale esaminata non contempla il deposito della merce, pertanto l’accipiens non ha obbligo di custodire le cose ricevute.

Disclaimer

Il presente contenuto costituisce esclusivamente una informativa di massima senza alcuna pretesa di esaustività e non sostituisce, in alcun modo, la consulenza di un Avvocato.

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