L’unione civile, introdotta nel 2016 con la Legge Cirinnà, rappresenta una nuova “formazione sociale” costituita da due persone maggiorenni dello stesso sesso.
Ciò che caratterizza questo nuovo status di coppia è che è delineato sulla falsariga del matrimonio.
Analogamente all’istituto del matrimonio perché due persone si uniscano civilmente occorre che la reciproca volontà, la quale, nell’unione, deve essere espressa mediante dichiarazione resa all’Ufficiale di stato civile alla presenza di due testimoni.
L’ufficiale di stato civile provvederà alla registrazione degli atti di unione civile nell’archivio dello stato civile.
Al pari del matrimonio, la legge elenca le cause impeditive alla costituzione dell’unione civile, che sono verosimilmente le stesse che ostacolano la celebrazione delle nozze (es. precedente matrimonio, interdizione per infermità mentale, rapporto di parentela, condanne, etc.).
Unione civile vs matrimonio
Tuttavia, sebbene gli istituti presentino evidenti analogie, si ravvisano anche delle sottili differenze.
In particolare nell’unione civile non vi è un richiamo esplicito al dovere di fedeltà.
Invero, con la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.
La legge sancisce l’obbligo reciproco l’assistenza morale e materiale e alla coabitazione, ma non fa menzione all’obbligo di fedeltà.
Inoltre, prevede in capo alle parti l’obbligo di contribuire ai bisogni comuni della coppia, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo.
Quanto al regime patrimoniale dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, esso é costituito dalla comunione dei beni, come nel rapporto di coniugio.
Una ulteriore differenza riguarda il cognome. Nel matrimonio la sposa aggiunge al proprio cognome quello del marito, mentre nelle unioni civili, i partner hanno la possibilità di scegliere il cognome di famiglia tramite la comunicazione all’ufficiale di stato civile.
E ancora, nell’ipotesi in cui il legame affettivo dovesse venire meno, lo scioglimento dell’unione non prevede un preliminare periodo di separazione come nel matrimonio.
L’unione civile si scioglie in tutti casi in cui è previsto il divorzio per il matrimonio.
Le parti manifestano, anche disgiuntamente, la volontà di scioglimento dinanzi all’ufficiale dello stato civile. In tale caso la domanda di scioglimento dell’unione civile é proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà.
Proprio come per il matrimonio, la parte economicamente più debole, avrà diritto agli alimenti e all’abitazione presso cui la coppia aveva registrato la residenza.
Infine, un’ultima differenza tra unione civile e matrimonio riguarda i figli.
La legge Cirinnà infatti non contempla la stepchild adoption, pertanto i bambini nati nell’ambito di una coppia dello stesso sesso, seppur unita civilmente, saranno considerati unicamente figli del genitore biologico.





