Assegno di mantenimento ed alimenti sono la stessa cosa?

Spesso confusi nel linguaggio comune, l’assegno di mantenimento e gli alimenti in realtà sono due contributi differenti.

La differenza sostanziale risiede nella funzione che svolgono e nel contesto in cui si inseriscono.

L’assegno di mantenimento, infatti, assume rilievo nella fase di separazione dei coniugi ed ha lo scopo di consentire all’ex coniuge di conservare il tenore di vita goduto durante il matrimonio.

Di contro, gli alimenti consistono in un contributo economico riconosciuto ai familiari che versano in stato di bisogno.

L’assegno di mantenimento

Tale contributo rappresenta una forma di assistenza economica prestata dal coniuge che presenta una maggiore capacità reddituale nei confronti dell’altro coniuge meno abbiente, per garantirgli le stesse condizioni di vita.

Da ciò ne discende che il diritto al mantenimento sorge indipendentemente dallo stato di bisogno in cui può versare il coniuge.

Il coniuge da ritenersi più debole potrà avere anch’esso capacità economica ma questa dovrà essere inferiore rispetto a quella dell’altro.

I beneficiari quindi di tale assegno sono l’ex coniuge e i figli non economicamente autosufficienti.

E’ bene precisare il nostro ordinamento prevede una specifica ipotesi in cui il coniuge, seppur con reddito inadeguato, perde tale diritto, ossia quando si è reso responsabile della rottura coniugale, violando uno dei diritti coniugali individuati dalla legge e quindi a cui sia addebitabile la separazione.

La somma a titolo di mantenimento viene stabilita di comune accordo delle parti nella separazione consensuale, purché congrua, o comunque dal Giudice, in quella giudiziale.

In ogni caso, tale importo potrà essere in ogni momento revocato o modificato laddove le condizioni economiche di uno dei due coniugi subisca dei cambiamenti (sia in melius che in pejus).

Gli alimenti

Sussiste un preciso obbligo in capo a determinate categorie di parenti di corrispondere una somma a titolo di alimenti.

Lo scopo di tale strumento è prettamente assistenziale, volto a sostenere i soggetti in grave stato di difficoltà economica nel far fronte a esigenze basilari del vivere quotidiano.

Ebbene, deve quindi sussistere un oggettivo stato di disagio finanziario del beneficiario, il quale dovrà essere del tutto incapace di provvedere in autonomia al proprio sostentamento, non avendo redditi o non essendo nelle condizioni psico-fisiche per poterli produrre.

Si parla quindi di “bisogni primari”, da riferirsi quindi ai beni di prima necessità, pertanto la somma versata dovrà essere impiegata unicamente per tali esigenze di sopravvivenza.

E’ sempre il Giudice a stabilire se sussistono i presupposti per riconoscere gli alimenti, il quantum nonché i soggetti obbligati.

Infatti, a differenza dell’assegno di mantenimento, la legge prevede che l’obbligo sorge in capo a diversi soggetti: al coniuge che si trova in stato di bisogno, ai figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, ai discendenti prossimi, ai genitori e, ancora in loro mancanza, agli ascendenti prossimi, agli adottanti, ai generi e alle nuore, ai suoceri, ai fratelli e alle sorelle.

A costoro si aggiungono poi i donatari nei confronti del donante e coloro che si sono impegnati con contratto all’assistenza di terzi dietro compenso, in questo caso, si tratterà di contratto di vitalizio alimentare.

Non è escluso che più soggetti sia tenuti a versare gli alimenti al beneficiario. In questo caso, ciascuno dovrà contribuire in proporzione alle proprie capacità economiche.

Disclaimer

Il presente contenuto costituisce esclusivamente una informativa di massima senza alcuna pretesa di esaustività e non sostituisce, in alcun modo, la consulenza di un Avvocato.

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