In caso di separazione o divorzio dei coniugi, un aspetto essenziale da regolare è quello dell’affidamento dei minori. La regola prevede che, in forza del principio della bigenitorialità (anche definito di “genitorialità condivisa”), i figli siano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori.
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ToggleLa bigenitorialità
Il nostro ordinamento impone che i minori godano un rapporto stabile e duraturo sia con mamma e papà, indipendentemente dalla vicende affettive che interessano quest’ultimi.
Tuttavia, in presenza di determinate circostanze, è possibile che il Giudice affidi i figli ad un solo genitore.
L’art. 337-quater c.c. dispone che: ” Il Giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore.”
In via eccezionale, infatti, il genitore può ottenere l’affidamento esclusivo del minore o addirittura il cd. affidamento super esclusivo.
Analizziamo le differenze tra questi istituti.
Affidamento esclusivo
Perché un genitore possa ottenere l’affidamento esclusivo, il giudice a cui viene sottoposta tale richiesta deve compiere una attenta valutazione volta a tutelare l’interesse prevalente del minore.
Pertanto, affinché possa provvedere in tal senso il Giudice dovrà preliminarmente verificare l’eventuale pregiudizio che un affidamento condiviso possa arrecare al minore.
Dovrà altresì vagliare la capacità del genitore affidatario esclusivo di assolvere il suo ruolo di accudimento ed educazione ed infine sarà tenuto ad analizzare l’inidoneità o manifesta carenza dell’altro genitore.
Nello specifico, la necessità di ricorrere all’affidamento esclusivo può presentarsi laddove:
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- un genitore non provveda alla cura e all’educazione del minore, venendo meno alla soddisfazione dei suoi bisogni;
- un genitore riporti una condanna per reati di particolare gravità;
- un genitore compia violenza (fisica e verbale) nei confronti del minori o comunque ad altro soggetto (es. l’altro genitore) in sua presenza;
- un genitore manifesti una dipendenza da sostanze stupefacenti o da alcolici;
- un genitore venga meno all’obbligo di mantenimento del figlio, quantomeno persistente.
Cosa comporta l’affidamento esclusivo nei confronti del genitori non affidatario?
Il genitore non affidatario non perde integralmente la responsabilità genitoriale ma questa è fortemente compressa.
Ne discende che sebbene permanga il diritto di frequentare il figlio come il dovere di mantenerlo sino alla maggiore età (o comunque sino alla sua autosufficienza economica), di fatto il suo potere decisionale sul minore risulterà limitato alle questioni relative alla salute ed alla sua istruzione.
Affidamento super esclusivo
Si fa ricorso a tale istituto in extrema ratio, ove uno dei genitori siano del tutto inidoneo a ricoprire il proprio ruolo.
Anche in questo, l’accertamento che il Giudice sarà chiamato a svolgere deve porre al centro l’interesse effettivo e preminente del bambino.
Come si evince dalla nota ordinanza del 20.03.2014 del Tribunale di Milano, che di fatto ha introdotto tale istituto nel nostro ordinamento, la macchina di rappresentanza degli interessi del minore non può essere inibita nel suo funzionamento a causa del completo e grave disinteresse di un genitore per la propria famiglia.
L’esigenza di ricorrere ad affidamento esclusivo rafforzato, come confermato anche dalla Corte di Cassazione in diverse pronunce, sorge quindi nel caso in cui un genitore violi o trascuri i doveri inerenti alla responsabilità genitoriale o abusi dei relativi poteri con grave pregiudizio per il figlio.
E’ pertanto legata a condotte di maggiore gravità dei genitori nei confronti dei figli, che possono concretizzarsi non solo in grave violenza o noncuranza verso la vita della prole ma anche nella totale incapacità del genitore di prendersene cura.
Cosa comporta l’affidamento super esclusivo nei confronti del genitori non affidatario?
La peculiarità dell’affidamento super esclusivo è che il genitore affidatario è responsabile di tutte le decisioni relative al figlio, incluse quelle attinenti alla sua salute ed alla sua istruzioni.
L’altro genitore, in sostanza, pur non decadendo dalla responsabilità genitoriale, viene estromesso dalla gestione del minore, non dovendo essere coinvolto in nessuna delle decisioni che riguarda il figlio.
Resta inteso, che il genitore non affidatario non verrà sottratto ai suoi doveri, tra i quali quello di provvedere al figlio economicamente.
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Profilo dell’autore

Avv. Valentina PERNEY
Iscritta all’Ordine degli Avvocati di Milano. L’Avvocato Perney si occupa principalmente di diritto civile, in particolare di contrattualistica e di diritto immobiliare. Nel 2017 si è avvicinata al diritto delle nuove tecnologie e alla tutela dei dati personali, perfezionando la propria formazione con la partecipazione a diversi corsi su tali materie.