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ToggleQuando i coniugi si separano scatta la guerra della spartizione dei beni. Ma l’arredamento della casa familiare a chi spetta?
Come noto, la fase di separazione prevede quasi sempre un’intensa trattativa sulla divisione del patrimonio, una volta comune.
In particolare unitamente alla questione della assegnazione della casa in cui la famiglia ha convissuto in costanza di matrimonio sorge quella riguardante i mobili che la arredano.
Pare alquanto intuitivo che tale contesa sorga ove vi sia una particolare conflittualità tra le parti.
Ebbene, quando il Giudice viene chiamato a decidere a chi assegnare la casa nell’ambito del procedimento di separazione personale dei coniugi tendenzialmente dispone anche sull’assegnazione dell’arredamento in essa contenuto.
Infatti, in presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, l’autorità Giudiziaria assegnerà nella maggior parte dei casi la casa al genitore collocatario, mobilio compreso.
Ma tutto il mobilio segue le sorti della casa assegnata?
In linea generale i beni che non possono essere assolutamente asportati dalla casa coniugale assegnata sono quelli funzionali a mantenere l’habitat domestico invariato, a tutela dei figli (ad. es. armadi, letti, frigorifero, e tutto ciò che serve nell’interesse della prole convivente), quantomeno fintanto persista la destinazione dell’immobile a casa familiare.
In forza di tale principio ne discende che tutti quei mobili e suppellettili che invece non svolgono tale funzione subiranno una sorte diversa, ma sarà in ogni caso necessaria una valutazione in punto alla proprietà degli stessi.
Invero, per i mobili acquistati prima del matrimonio questi sono e rimangono di proprietà di chi li ha acquistati.
Conseguenze diverse avranno i beni acquistati dopo la celebrazione del matrimonio, per esigenze di natura familiare (quindi non personale/professionale) in un regime di comunione legale dei beni.
In questo caso andrà fatta una stima anche approssimativa ed informale di tutti beni per procedere ad una equa suddivisione tra i coniugi.
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Il presente contenuto costituisce esclusivamente una informativa di massima senza alcuna pretesa di esaustività e non sostituisce, in alcun modo, la consulenza di un Avvocato.