Come si scioglie la comunione ereditaria?

E’ la legge che stabilisce come l’eredità possa essere frazionata tra gli eredi affinché ciascun erede possa diventare proprietario esclusivo dei beni che gli vengono assegnati.

La divisione ereditaria si presenta sovente come un processo complesso e molto delicato, che vede coinvolti diversi attori spesso con interessi confliggenti. Prima di analizzare le varie tipologie riconosciute dal nostro ordinamento, occorre soffermarsi sulla comunione ereditaria.

La comunione ereditaria

Si ha comunione ereditaria quando al defunto succedono più eredi, i quali diventano comproprietari dei beni e contitolari dei diritti e dei debiti che fanno parte dell’eredità.

Pertanto, se vi sono più eredi (ad es. i figli ed il coniuge), ciascuno dei coeredi diventa contitolare di una quota dei beni e dei rapporti appartenenti al de cuius.

Le quote possono essere diverse stabilite dal defunto nel testamento, in mancanza di testamento deve farsi riferimento alle regole della successione legittima di cui agli artt. 565 e ss del Codice Civile.

A titolo esemplificativo, se il defunto lascia un coniuge e due figli, in assenza di testamento, le quote ereditarie saranno di 1/3 per il coniuge ed 1/3 per ciascuno dei figli.

Quanto ai debiti ereditari, la legge prevede che gli eredi rispondano dei debiti derivanti dall’eredità in proporzione alle loro quote ereditarie, salvo diversa disposizione del testatore.

Ciò significa che, nel caso summenzionato dei tre coeredi per pari quote di 1/3, ciascuno di essi sarà tenuto a rispondere nei limiti di 1/3 del debito.

Tale regola non si applica ai crediti ereditari, i quali potranno essere riscossi per l’intero anche da un solo degli eredi, ma su di essi si forma comunque la comunione ereditaria.

E’ infine prevista la possibilità di cedere la propria quota ereditaria.

Viene infatti riconosciuto un diritto di prelazione, ossia un diritto di precedenza in capo agli altri coeredi.

Infatti il coerede che intenda alienare la propria quota (o parte di essa) ad un terzo, é tenuto a notificare in primo luogo la proposta di alienazione con indicazione del prezzo, agli altri coeredi, i quali possono far valere la propria volontà di acquistare la quota con precedenza rispetto ad un estraneo.

La comunione ereditaria si scioglie attraverso un procedimento di divisione, che consente al coerede di diventare unico proprietario dei beni che gli sono assegnati ed il cui valore corrisponde a quello della sua quota ereditaria. 

Si distinguono diversi tipi di divisione ereditaria.

La divisione ereditaria

E’ evidente che qualcuno degli eredi potrà avere interesse a sciogliere la comunione ereditaria per ottenere la propria porzione di eredità.

Ebbene, la comunione cessa con la divisione ereditaria. 

Il nostro ordinamento ammette tre procedure per dividere l’eredità:

  • la divisione testamentaria;
  • la divisione contrattuale; e
  • la divisione giudiziale.

La divisione fatta dal testatore cd. testamentaria

E’ lo stesso defunto ad aver stabilito nel proprio testamento le modalità con cui effettuare la divisione tra coeredi.

In particolare il testatore può:

  • stabilire particolari regole per la formazione delle porzioni che spettano a ciascun coerede, ad es. stabilendo che ogni porzione é composta da un certo numero di beni mobili o immobili (cd. Assegno divisionale semplice);
  • disporre che la divisione venga effettuata secondo la stima di un terzo da lui stesso indicato, il cd. arbitratore;
  • dividere direttamente tra i coeredi i beni che compongono il suo patrimonio (cd. Assegni divisionali qualificati).

In ogni caso, tanto gli assegni divisionali semplici quanto gli assegni divisionali qualificati nonché la nomina di un arbitratore, sono tutti vincolanti per gli eredi i quali possono derogare alle scelte fatte dal testatore solo con accordo unanime.

In linea di massima il testatore gode di ampia libertà nella formazione delle porzioni, potendo scegliere a propria discrezione i beni che andranno a comporre ciascuna quota. 

Tuttavia, nell’attribuzione dei beni a ciascuna quota, dovrà tenere in considerazione il principio secondo il quale il valore dei beni assegnati deve corrispondere al valore della quota e dovrà allo stesso tempo rispettare i diritti dei legimittari, a pena di nullità della stessa divisione.

La divisione contrattuale

Per sciogliere la comunione ereditaria i coeredi possono concordare sulla divisione disciplinandone il contenuto.

In questa ipotesi la divisione si realizza attraverso un accordo tra i coeredi, il cd. contratto di divisione. 

Perché sia valido il contratto di divisione (o “contratto divisionale”) deve essere stipulato tra tutti i coeredi.

Qualora preveda la divisione di beni immobili o di altri diritti immobiliari il contratto deve possedere la forma scritta, sia esso un atto pubblico redatto da un notaio o una scrittura privata con sottoscrizione autenticata da notaio, ed infine deve essere trascritto. 

Inoltre se tale tipologia di divisione coinvolge un minore o comunque un soggetto incapace, sarà necessaria l’autorizzazione del Giudice.

La divisione giudiziale

Laddove i coeredi non riescano ad addivenire ad un accordo sulla ripartizione del patrimonio si renderà necessario l’intervento del Giudice, per ottenere lo scioglimento della comunione.

La domanda alla autorità giudiziaria può essere rivolta da tutti i coeredi congiuntamente o anche da uno qualsiasi dei coeredi.

Nello specifico la divisione può realizzarsi a domanda congiunta, ove i coeredi siano d’accordo sul fatto di dividere il patrimonio ereditario e sull’entità delle rispettive quote, ma non sui beni da cui deve essere composta ciascuna delle porzioni da assegnare in proprietà ai singoli coeredi. 

Tale procedimento prende avvio con un unico ricorso sottoscritto da tutti i coeredi, depositato presso la cancelleria del Tribunale in cui si è aperta la successione, ossia del luogo di ultimo domicilio del defunto.

E’ semplificato poiché non sussistono controversie sul diritto alla divisione né sulle quote o su altre questioni pregiudiziali e consente infatti di procedere direttamente alla formazione dei lotti o porzioni da assegnare in proprietà esclusiva a ciascun coerede.

Nel caso, invece, manchi un accordo tra i coeredi, occorre procedere con una divisione giudiziale ordinaria. 

È una causa civile che può essere azionata quando i coeredi non concordano sul fatto di dividere i beni di cui sono comproprietari oppure non concordano sulle modalità per attuare la divisione.

La causa può essere avviata da ciascun coerede innanzi al Tribunale dove si è aperta la successione e tutti i coeredi devono essere citati in giudizio. 

Il giudizio di divisione deve essere promosso nei confronti di tutti i coeredi che non abbiano rinunciato all’eredità e, ove ve ne siano, dei creditori opponenti (ossia i creditori di ciascun erede che abbiano manifestato la loro opposizione).

Devono inoltre necessariamente partecipare al giudizio i creditori che abbiano garanzie sui beni della massa ereditaria e coloro che abbiano diritti su un bene immobile ereditario.

Prima dell’avvio del giudizio, è inoltre sempre necessario esperire un tentativo di mediazione innanzi ad un organismo di conciliazione.

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I casi di impedimento alla divisione

Se tra i chiamati alla successione vi è un concepito la divisione non può aver luogo prima della nascita del medesimo.

Parimenti la divisione non può aver luogo durante la pendenza di un giudizio sulla filiazione di colui che, in caso di esito favorevole del giudizio, sarebbe chiamato a succedere, né può aver luogo durante lo svolgimento della procedura amministrativa per l’ammissione del riconoscimento previsto dal quarto comma dell’art. 252 c.c. o per il riconoscimento dell’ente istituito erede.

L’autorità giudiziaria può tuttavia autorizzare la divisione, fissando le opportune cautele.

La disposizione del comma precedente si applica anche se tra i chiamati alla successione vi sono nascituri non concepiti.

Se i nascituri non concepiti sono istituiti senza determinazione di quote, l’autorità giudiziaria può attribuire agli altri coeredi tutti i beni ereditari o parte di essi, secondo le circostanze, disponendo le opportune cautele nell’interesse dei nascituri.

Disclaimer

Il presente contenuto costituisce esclusivamente una informativa di massima senza alcuna pretesa di esaustività e non sostituisce, in alcun modo, la consulenza di un Avvocato.

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