La permuta è il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all’altro.
Sebbene si tratti ormai di una fattispecie poco impiegata, essa consente lo scambio in assenza di denaro, bene contro bene. E’ sufficiente lo scambio dei consensi perché si trasferisca il diritto.
Rientrando tra i contratti tipici di alienazione, la permuta presenta la stessa struttura negoziale della compravendita.
Non a caso, fatte salve alcune norme specifiche, soggiace alla stessa disciplina normativa. Come anche in materia di forma contrattuale e trascrizione dell’atto.
Inoltre, in caso di evizione (ossia la perdita, totale o parziale, di un diritto trasferito, provocata dal preesistente diritto di un terzo), il permutante ha due possibilità: la restituzione della cosa da lui stesso consegnata o del suo valore.
L’unica differenza che si rinviene tra i due contratti resta delimitata solo al gioco alterno dei corrispettivi, che nella permuta sono, come detto, vicendevolmente costituiti da cose o da diritti.
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