A cosa serve la lettera di messa in mora?

Il debitore è messo in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto. Ma cosa significa mettere in “mora”? Quali conseguenze giuridiche comporta questa intimazione formale?

La messa in mora è il presidio previsto dal nostro codice civile per le ipotesi in cui il debitore ritardi nell’adempimento di una prestazione dovuta.

Quali sono i presupposti della messa in mora?

I presupposti della mora sono:

  1. l’esigibilità del credito, che deve essere scaduto;
  2. l’intimazione formale ad adempiere;
  3. l’inadempimento ingiustificato da parte del debitore.

Quali sono le conseguenze giuridiche della messa in mora?

Il debitore che è in mora:

      1. dovrà risarcire il danno derivante dal ritardo;
      2. dovrà corrispondere gli interessi moratori;
      3. sarà gravato dal rischio della sopravvenuta impossibilità della prestazione, anche se non dipende da causa a lui imputabile, a meno che non provi che l’oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore.

    Con riferimento al risarcimento del danno patito dal creditore per il ritardo del debitore nell’assolvere al pagamento, la messa in mora produce poi un importante effetto giuridico, ossia quello di interrompere i termini della prescrizione

    Per prescrizione si intende l’estinzione di un diritto nel caso che il titolare non lo eserciti per il termine determinato dalla legge. Tale termine varia a seconda della tipologia di diritto.

    Con la lettera di messa in mora la prescrizione si interrompe dal giorno del ricevimento della lettera e inizia a decorrere nuovamente per un periodo ulteriore di pari durata.

    Quali requisiti deve avere la messa in mora?

    Innanzitutto perché il creditore venga messo in mora è necessario che tale comunicazione gli sia formalizzata a mezzo pec o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

    Il creditore dovrà indicare chiaramente qual è l’oggetto della propria richiesta nonché il titolo dal quale sorge l’obbligazione.

    Infine, la lettera dovrà contenere un termine entro il quale il debitore dovrà adempiere (es. 15 giorni a decorrere dalla notifica)

    Quando non è richiesta la messa in mora?

    Il nostro ordinamento prevede poi delle ipotesi in cui tale intimazione formale non è necessaria. Nello specifico:

        1. quando il debito deriva da fatto illecito;
        2. quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler eseguire l’obbligazione;
        3. quando il termine è scaduto, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore.

      Da ciò che ne discende che il creditore non dovrà compiere alcuna attività per mettere in mora il debitore, con l’applicazione diretta delle relative conseguenze.

      Cos’è la purgazione della mora?

      Verificatasi la mora, il debitore si trova esposto a tutte le conseguenze sfavorevoli previste dalla legge. Queste conseguenze possono essere evitate attraverso la purgazione della mora.

      Questa, in genere, si configura quando il creditore concede una dilazione del pagamento al debitore oppure quando il creditore rinuncia al credito o semplicemente alla mora.

      Infine la mora può seguire altre vicende, sempre provocate dal comportamento delle parti. In particolare, la mora può essere:

      • interrotta, se il creditore rifiuta, senza motivo, l’adempimento;
      • cancellata, se il debitore ottiene un nuovo termine per estinguere l’obbligazione;
      • sospesa, se il creditore, dopo averla provocata, la tollera.

      Disclaimer

      Il presente contenuto costituisce esclusivamente una informativa di massima senza alcuna pretesa di esaustività e non sostituisce, in alcun modo, la consulenza di un Avvocato.

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