Pur avendo lo stesso fondamento costituzionale (art. 24), la difesa d’ufficio ed il gratuito patrocinio sono due istituti del tutto indipendenti tra loro.
Del gratuito patrocinio ne abbiamo parlato qui: Chi può accedere al patrocinio a spese dello stato?
In primo luogo operano in settori diversi. La difesa d’ufficio – a differenza dell’istituto del gratuito patrocinio accessibile anche nei procedimenti civili ed amministrativi – viene riconosciuta esclusivamente nei procedimenti penali, mentre nei procedimenti civili solo quelli dinanzi al Tribunale dei minorenni.
La difesa d’ufficio è garantita a ciascun soggetto, a prescindere dal suo reddito, che non abbia provveduto a nominare un proprio difensore di fiducia o ne sia rimasto privo.
Nel processo penale, infatti, la difesa tecnica ad opera di un avvocato in favore di un indagato/imputato è obbligatoria.
Pertanto, il Giudice, il Pubblico ministero o la polizia giudiziaria quando devono compiere un atto per il quale è prevista l’assistenza del difensore provvedono alla nomina di un avvocato d’ufficio – qualora il soggetto non disponga di un suo avvocato di fiducia – sulla base di un elenco di difensori predisposto dal Consiglio dell’Ordine forense di ciascun capoluogo di corte d’appello, d’intesa con il Presidente del Tribunale.
Viene quindi dato avviso al difensore, il quale ha l’obbligo di prestare il suo patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo.
La difesa d’ufficio è un servizio di assistenza tecnica e come tale va retribuito. Le spese per accedere a tale difesa sono a carico dell’imputato, salvo che sussistano i requisiti per l’ammissione al gratuito patrocinio.
L’avvocato in gratuito patrocinio non può chiedere alcun compenso al proprio cliente che, pertanto, in ragione delle sue condizioni economiche, beneficerà dell’assistenza legale gratuita, ma dovrà, al termine dell’attività svolta nell’interesse del cliente, richiedere la liquidazione allo Stato dei propri compensi professionali in base alla natura della prestazione e alla complessità della stessa.
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