Possono chiedere di adottare un maggiorenne le persone (coniugate o meno) che:
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- non hanno discendenti legittimi o legittimati;
- hanno compiuto i 35 anni d’età;
- superano di almeno 18 anni l’età di coloro che intendono adottare.
In casi eccezionali, il tribunale può autorizzare l’adozione, se l’adottante ha raggiunto almeno i 30 anni d’età, fermo restando la differenza d’età di almeno 18 anni rispetto al soggetto che si intende adottare.
E’ richiesto il consenso:
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- dell’adottante, dell’adottando e dei loro eventuali coniugi;
- dei figli (legittimi o legittimati o naturali riconosciuti) maggiorenni dell’adottante;
- dei genitori dell’adottando.
Se l’assenso dei genitori dell’adottando o quello dei coniugi dell’adottante o dell’adottato è negato, il tribunale, su istanza dell’adottante, può ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando, pronunciare ugualmente l’adozione.
Allo stesso modo il tribunale può pronunciare l’adozione quando è impossibile ottenere l’assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo.
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