Come si calcolano le quote ereditarie nella successione senza testamento?

Qui di seguito una guida pratica su come calcolare le quote spettanti al coniuge, ai figli, agli ascendenti, ai collaterali (fratelli e sorelle) e agli altri parenti entro il sesto grado di parentela in materia di successione legittima.

Successione legittima e eredi legittimi

Per approfondire la tematica della determinazione delle quote ereditarie occorre dapprima soffermarsi sulle tipologie di successione riconosciute dal nostro ordinamento.

La successione ereditaria, che si apre al momento della morte della persona nel luogo del suo ultimo domicilio, potrà infatti definirsi testamentaria o legittima, a seconda che il defunto abbia lasciato o meno un testamento valido.

Con la successione legittima cd. ab intestato è la legge che individua chi sono gli eredi cd. “legittimi”, ossia le persone più prossime al defunto, posto che il defunto non ha manifestato (reso note) le sue ultime volontà.

[Si precisa sin d’ora che la successione legittima interviene anche per tutte quelle ipotesi in cui determinati beni non sono stati contemplati da un testamento cd. parziale.[

Per determinare chi sono gli eredi legittimi occorre individuare i gradi di parentela e ciò che tecnicamente si definisce “ordine di successione” tra gli eredi legittimi.

Il codice civile richiama il legame di parentela del defunto per attribuire una sorta di classificazione dei soggetti sulla base di una valenza affettiva presumibilmente più forte a seconda della prossimità del rapporto familiare.

Nello specifico, nella successione legittima i beni pervengono in primo luogo al coniuge superstite e ai figli. 

Diversamente se unici eredi o, come vedremo, in concorso con il coniuge, succederanno fratelli/sorelle, ascendenti.

Si assiste pertanto ad una “presunzione” in forza della quale, in assenza delle ultime volontà del defunto, i soggetti più meritevoli e quindi quelli privilegiati dalla normativa sono quelli più prossimi, in ogni caso entro e non oltre il 6° grado, dopo il quale l’eredità verrà devoluta allo Stato.

Le quote degli eredi legittimi

Esaminiamo ora le quote spettanti alle diverse tipologie di eredi legittimi in concorso o meno tra di loro.

a) La quota che spetta al coniuge (in mancanza di figli, ascendenti e fratelli)

In mancanza di figli, ascendenti e fratelli/sorelle spetta tutta l’eredità al coniuge superstite, anche se separato, purché senza addebito. 

Se i coniugi erano in comunione dei beni, lo stato di comunione si scioglie e il coniuge superstite aggiunge alla sua metà il restante 50% dell’intero patrimonio, su cui si apre la successione legittima se vi sono altri successibili.

Al coniuge superstite spetta inoltre anche il diritto di abitazione della casa familiare e dell’uso di tutti gli arredi in essa contenuti.

Pertanto si renderà necessaria la sussistenza al momento del decesso di un rapporto di coniugio valido e attuale: è infatti escluso da tale successione il coniuge divorziato con sentenza definitiva.

Il Codice prende in considerazione anche l’ipotesi del cd. coniuge putativo, ossia colui a cui viene dichiarato nullo il matrimonio, perché giudizialmente accertato che il consenso era stato estorto in maniera violenta o per un timore di eccezionale gravità.

Ebbene, il coniuge putativo se in buona fede, ossia non a conoscenza delle cause d’invalidità del matrimonio, si pone nella stessa condizione del coniuge validamente sposato, fatte salve le ipotesi di altro sussistente rapporto coniugale al momento della morte tra il defunto e altra persona.

Quanto alle unioni civili introdotte per le coppie omosessuali, la Legge Cirinnà ha riconosciuto i diritti successori anche agli uniti civilmente equiparandoli al coniuge e attribuendo loro gli stessi diritti che derivano dal vincolo matrimoniale.

 

Di contro, alle coppie di fatto eterosessuali sono stati negati diritti ereditari.

Invero, per i nuclei familiari fondati sulla cd. convivenza more uxorio, la legge Cirinnà (n. 76/2016) riconosce unicamente al partner superstite il diritto di continuare ad abitare l’immobile di proprietà del convivente deceduto per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni, comunque nel complesso per non oltre cinque anni, ciò comportando al relativo scadere il conseguente obbligo di restituzione dell’immobile agli eredi legittimi, per non incorrere in responsabilità anche penalmente perseguibili.

In questi casi quindi, in assenza di previsioni legislative in tal senso, lo strumento migliore per tutelare il proprio partner rimane il testamento, le cui disposizioni tuttavia, in presenza di eredi legittimari, dovranno riguardare solo la quota disponibile dell’intero patrimonio ereditario.

b) La quota dei figli (in assenza del coniuge)

Alla morte del genitore, i figli tutti (legittimi, adottati e naturali, la cui condizione sia stata riconosciuta o giudizialmente accertata) entrano, in regime di piena parità, a far parte della comunione ereditaria.

Nello stesso regime rientrano anche i figli cd. “incestuosi”, nati cioè da due persone legate da un vincolo di parentela in linea retta o in linea collaterale di secondo grado o da un vincolo di affinità in linea retta, i quali possono essere riconosciuti dal genitore, autorizzato a tal fine dal Giudice, in considerazione dell’interesse del figlio e della necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio.

Tutti i figli partecipano in egual misura alla comunione ereditaria dunque, in virtù semplicemente dell’essere figlio, escludendo tutti gli altri parenti e in assenza appunto del coniuge superstite.

In altri termini un figlio unico erediterà tutto il patrimonio del genitore deceduto.

c) Concorso tra figli e coniuge

Il calcolo delle quote diventa più complesso quando il nucleo del de cuius è più articolato.

In particolare quando alla successione legittima concorrono coniuge e uno o più figli le quote saranno così suddivise:

  • Coniuge e un figlio: l’eredità é divisa in parti uguali (1/2 ciascuno dell’intero)
  • Coniuge e 2 (o +) più figli: al coniuge spetta 1/3 dell’eredità e i restanti 2/3 verranno suddivisi tra tutti i figli.

Per queste due tipologie di eredi legittimi (coniuge e figli) i figli concorrono solo con il genitore superstite con l’esclusione di tutti gli altri parenti, mentre il coniuge potrà ritrovarsi a concorrere anche con gli altri successibili, ad es. un fratello, padre e madre del defunto.

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d) La quota spettante ai fratelli (in mancanza di figli e in presenza o in assenza del coniuge)

Prima di determinare le quote occorre svolgere una precisazione, posto che per il nostro Codice civile non tutti i fratelli e le sorelle sono uguali e distingue i “germani” dagli “unilaterali”.

I “germani” sono fratelli/sorelle che hanno in comune gli stessi genitori, mentre gli “unilaterali” hanno in comune un solo genitore.

In particolare sono detti “consanguinei” se hanno in comune il padre e “uterini” se hanno in comune la madre.

Ebbene il nostro ordinamento privilegia i primi sulla base di un presunto più accentuato vincolo di parentela con il defunto. 

Pertanto nell’ipotesi in cui il defunto non abbia figli, genitori, né ascendenti, subentrano nel suo patrimonio i fratelli e le sorelle in parti uguali, mentre ereditano la metà della quota conseguita dai “germani” i fratelli/le sorelle “unilaterali”. 

In caso di concorso con il coniuge superstite cui spettano i 2/3, ai fratelli/sorelle spetterà il restante 1/3.

Fratelli/sorelle concorrono per la metà del patrimonio con i soli ascendenti ai quali è destinato quindi il restante ½.

e) La quota spettante ai genitori

In mancanza di figli, fratelli/sorelle o loro discendenti succedono alla persona deceduta entrambi i genitori per parti uguali o quello che sopravvive.

Si precisa che in tale categoria si collocano anche i genitori adottivi di persona minore di età, mentre sono esclusi da questa previsione i genitori che hanno adottato una persona maggiorenne (quella che appunto viene a mancare).

f) La quota spettante agli ascendenti

Per ascendenti si intendono i genitori e i nonni, anche se le norme in materia di successione legittima fanno una distinzione tra le due figure. 

Pertanto i nonni materni e i nonni paterni, succedono al nipote deceduto (ciascuna coppia per la metà: 1/2 ai nonni materni e 1/2 ai nonni paterni), quando questi non lascia figli, genitori, fratelli/sorelle e loro discendenti.

Occorre specificare che snella classificazione di “ascendenti” rientrano pure i bisnonni, sebbene tale ipotesi sia alquanto remota.

Per tale ragione potrebbe persino configurarsi un concorso tra la bisnonna paterna e il nonno materno. 

La successione legittima si avvale del criterio del cd. “grado di parentela” per l’assegnazione delle quote che spesso è tutt’altro che semplice.

La parentela consiste nel vincolo fra persone che discendono da uno stesso “stipite” (l’antenato ad essi comune).

Il nostro ordinamento contempla due linee di parentela: linea retta cd. parentela diretta e linea collaterale cd. parentela indiretta.

Nella parentela in linea retta si computano tanti gradi quante sono le generazioni, escludendo lo stipite comune.

Nella parentela in linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e poi “scendendo” all’altro parente, sempre escludendo lo stipite. 

Quando vi sono ascendenti di pari grado, l’eredità si divide per linee.

Pertanto al defunto, privo di moglie, figli, genitori e fratelli/sorelle, succedono i nonni materni e paterni. 

Ad es. se è sopravvissuta solo la nonna paterna con le quote saranno così ripartite: ½ ai nonni materni (di cui 1/2 al nonno materno e ½ alla nonna materna) e il restante ½ alla nonna paterna.

Nell’ipotesi di ascendenti di non pari grado, ad es. nonna materna e bisnonna paterna, al defunto che decede senza lasciare moglie, figli, genitori, fratelli/sorelle succede solo la prima e per l’intero, perché, se gli ascendenti delle due linee non sono di pari grado, eredita tutto e solo l’ascendente più vicino.

g) Concorso tra ascendenti, fratelli e coniuge

Al coniuge che concorre in successione insieme agli ascendenti e ai fratelli/sorelle, spettano 2/3 dell’eredità (oltre il diritto d’uso e di abitazione della casa coniugale) e la parte che rimane è devoluta agli altri, salvo il diritto degli ascendenti ad un ¼ dell’eredità. 

Nel caso di fratelli/sorelle e ascendenti di pari grado (nonni materni e nonni paterni) la parte residua di 1/3 andrà divisa per i secondi tra la linea paterna e quella materna. 

Di contro se gli ascendenti sono di grado diverso, andrà all’ascendente più vicino, che esclude quello più lontano.

h) La quota spettante agli altri parenti

In mancanza di figli, genitori, fratelli/sorelle e loro discendenti, infine di ascendenti si apre la successione a favore dei parenti prossimi senza distinzione di linea, sempre nel rispetto del principio del parente più vicino che prevale su quello lontano con l’eredità che si divide in parti uguali tra i successibili di pari grado, compresi senza distinzioni di linea anche i collaterali (quindi zii e/o cugini ad esempio).

i) La devoluzione dell’eredità allo Stato in assenza di successibili

Come detto, la successione legittima è riconosciuta solo ai parenti e fino al sesto grado, in considerazione del fatto che il nostro ordinamento non riconosce una rilevanza affettiva ai rapporti familiari oltre tale grado di parentela.

Allo stesso modo però il nostro ordinamento, per una necessità di garanzia di gestione e certezza giuridica, prevede che un bene senza un titolare di fatto diventi un bene dello Stato. 

Ne discende che in mancanza di successibili è lo Stato ad acquisire i beni ereditari senza necessità di accettazione e senza peraltro potervi rinunciare. 

Tuttavia lo Stato non subentra come è un comune erede, quindi non risponderà dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati.

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