Una volta aperta la successione sorge la questione di verificare non solo quali siano i soggetti legittimati a subentrare nei rapporti patrimoniali del de cuius ma anche se tali soggetti possano concretamente succedervi. Il nostro ordinamento riconosce infatti delle ipotesi in cui iI soggetto chiamato a succedere, pur astrattamente in grado di diventare erede, possa essere escluso dalla successione. Si tratta dei casi di indegnità a succedere disciplina all’art. 463 c.c.
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ToggleCos’è l’indegnità a succedere?
L’indegnità costituisce lo strumento predisposto dal legislatore per rimuovere un soggetto dall’eredità o dal legato a causa della sua condotta riprovevole nei confronti del defunto.
Considerata come sanzione civile per l’atto illecito posto in essere, l’indegnità opera quale causa di esclusione dalla successione e spiega i suoi effetti solo dal momento della pronuncia del giudice.
I casi di indegnità sono sostanzialmente riconducibili a:
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- attentati alla persona fisica del testatore;
- attentati alla sua integrità morale;
- attentati alla libertà di testare.
In quali casi l’erede può essere considerato indegno?
L’art. 463 c.c. fornisce un elenco tassativo di tali ipotesi. In particolare:
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- chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale;
- chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge dichiara applicabili le disposizioni sull’omicidio;
- chi ha denunciato una di tali persone per reato punibile con l’ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denunzia è stata dichiarata calunniosa in un giudizio penale; ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata dichiarata nei confronti di lui, falsa in giudizio penale;
- chi, essendo decaduto dalla responsabilità nei confronti della persona della cui successione si tratta, non è stato reintegrato nella responsabilità genitoriale alla data di apertura della successione della medesima;
- chi ha indotto con dolo o violenza la persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare o mutare testamento o l’ha impedita;
- chi ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata;
- chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso.
Come anticipato tale elenco non ammette né eccezioni né deroghe.
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Il giudizio di indegnità
L’indegnità a succedere deve essere dichiarata giudizialmente, pertanto si rende necessario l’intervento del giudice, il quale pronuncerà una sentenza di natura costitutiva.
Ciò vale a dire che il soggetto sarà definitivamente indegno solo al momento del passaggio in giudicato della sentenza.
Il giudizio di indegnità potrà essere promosso da coloro che sono potenzialmente idonei a subentrare all’indegno nella delazione ereditaria.
Pertanto tale legittimazione viene riconosciuta anche al coerede che potrebbe beneficiare dell’accrescimento della propria quota, qualora i successibili per diritto di rappresentazione in luogo del suddetto indegno non possano o non vogliano accettare l’eredità.
Si precisa che l’esistenza di successibili per diritto di rappresentazione in luogo dell’indegno non comporta l’esclusione dell’interesse ad agire di coloro che hanno titolo di subentrare nell’asse ereditario in caso di rinuncia di tali successibili all’eredità.
Tutti gli interessati alla successione sono litisconsorti necessari anche perché l’azione ha per oggetto l’accertamento, con effetto di giudicato, della qualità di erede.
L’azione si prescrive in dieci anni decorrenti dal giorno dell’apertura della successione.
La sentenza che pronuncia l’indegnità provoca una situazione analoga a quella del primo chiamato, che non può o non vuole accettare l’eredità, che, ove ne ricorrano i presupposti, viene devoluta per rappresentazione agli eredi dell’indegno o, in difetto, a favore dei chiamati in subordine.
Cosa comporta l’indegnità?
L’indegno è obbligato a restituire i frutti pervenutigli dopo l’apertura della successione.
La sentenza di indegnità, infatti, rende l’indegno un possessore in mala fede.
L’obbligo restitutorio infatti sorge in forza del principio per cui gli effetti dell’indegnità retroagiscono al momento dell’apertura della successione.
Tuttavia chi è incorso nell’indegnità è ammesso a succedere quando il de cuius lo ha espressamente abilitato con atto pubblico o con un testamento ma anche in assenza di espressa abilitazione, se è stato contemplato nel testamento quando il testatore conosceva la causa dell’indegnità: in questo caso, succede nei limiti della disposizione testamentaria.
La successione può essere sospesa?
La successione può essere sospesa nei confronti di chi risulti indagato per l’omicidio volontario o il tentato omicidio:
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- del coniuge/unito civile;
- di un genitore;
- di un fratello/sorella;
fino all’emissione del decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento. In questa situazione di sospensione, viene nominato un curatore dell’eredità giacente.
Laddove il soggetto sospeso sia condannato, o intervenga un patteggiamento della pena, questi verrà definitivamente escluso dalla successione, per indegnità a succedere.
Sarà il giudice, in sede di condanna, a pronunciare l’esclusione del soggetto dalla successione per indegnità.
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Cos’è la riabilitazione dell’ indegno?
La riabilitazione dell’indegno è considerato un atto giuridico di perdono privato, a mezzo del quale chi intende disporre delle sue ultime volontà, può riabilitare l’indegno al fine di consentirgli di accedere alla futura eredità.
La riabilitazione fa decadere il divieto legale a succedere e può essere contenuta nel testamento.
In ogni caso, la volontà di riabilitare l’indegno deve risultare chiaramente espressa, ma non è soggetta a formule rigorose.
Il nostro ordinamento ammette due forme di riabilitazione dell’indegno:
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- La riabilitazione totale con espressa dichiarazione, mediante atto pubblico o testamento.
- La riabilitazione parziale. In questo caso l’indegno è indicato in un testamento successivo al verificarsi della causa di indegnità. Pertanto l’indegno potrà conseguire l’eredità solo nei limiti della disposizione testamentaria ma non avrà diritto alla quota di legittima.
Indegnità a succedere Vs diseredazione
L’indegnità a succedere non va confusa con la diseredazione, con la quale è il testatore che dispone l’esclusione dalla propria successione.
La diseredazione si configura in un tempo antecedente rispetto alla morte del defunto e deve essere considerata una causa di esclusione dalla successione dei parenti che non siano però legittimari.
Agli erede legittimari, ossia coniuge, figli e ascendenti, la legge riserva in ogni caso una quota dell’eredità o altri diritti.