Perché sussista una responsabilità in capo al gestore della palestra occorre che il danno riportato dal soggetto sia stato causato da una sua negligenza (del gestore stesso), che abbia, ad esempio, omesso di porre in essere tutte le misure di sicurezza idonee per scongiurare danni ai fruitorI della struttura.
Va da sé che non è sufficiente la sola caduta per far sorgere il diritto al risarcimento, essendo necessario che il danno patito sia conseguenza immediata e diretta del comportamento del danneggiante.
Infatti, nel caso in cui la caduta si sia verificata per un caso fortuito, ossia per un fatto imprevedibile e inevitabile, il risarcimento può non essere riconosciuto.
Nel caso fortuito potrebbe rientrare anche il comportamento dello stesso danneggiato che con la sua condotta abbia potuto persino agevolato la produzione del danno.
Quanto all’onere della prova, il danneggiato sarà tenuto a dimostrare l’esistenza del nesso causale, ovvero che l’evento lesivo si è verificato come normale conseguenza della particolare condizione del luogo in cui è avvenuto, mentre il danneggiante, per sottrarsi alla responsabilità, dovrà provare l’esistenza del caso fortuito.



