Il divorzio congiunto è un procedimento giudiziario che viene instaurato dai coniugi in via consensuale una volta raggiunto l'accordo su tutte le condizioni inerenti lo scioglimento definitivo del matrimonio.
Perché si possa incardinare tale procedimento occorre che siano trascorsi almeno sei mesi dalla separazione consensuale o un anno se la separazione è stata giudiziale.
Le questioni di maggiore rilievo che vengono affrontate in fase di divorzio attengono a:
- l’affidamento ed il collocamento dei figli minori ed il relativo mantenimento;
- la gestione e l’assegnazione della casa coniugale;
- la previsione di un eventuale assegno divorzile per il coniuge economicamente più debole; nonché
- la divisione dei beni ancora comuni che residuano nel patrimonio familiare.
Il divorzio giudiziale è una procedura che comporta lo scioglimento definitivo del vincolo matrimoniale in assenza di un accordo tra i coniugi.
Si ricorre a tale procedura quindi quando:
- vi è disaccordo tra i coniugi sulle precedenti condizioni di separazione non sussistendo le condizioni per addivenire ad un divorzio congiunto; o
- uno solo dei coniugi intende divorziare.
E’ possibile chiedere, in qualsiasi momento, la modifica della condizioni di divorzio tra i coniugi.
La domanda viene formulata mediante ricorso al Tribunale competente da parte di un solo coniuge o di entrambi, laddove sopraggiungano nuove circostanze di fatto e di diritto che ne legittimano la modifica.
In genere, occorre che si verifichino eventi sopravvenuti che comportino diverse esigenze dei figli, o che attengano al rapporto tra gli ex coniugi o, ancora, con riferimento a questione di natura economica e, in particolare, alla revisione dell’assegno divorzile.