Il genitore che riceve l’assegno di mantenimento per i figli deve rendere conto all’altro genitore di come spende i soldi? Secondo una recente sentenza della Cassazione i soldi del mantenimento sono del genitore affidatario e non dei figli, per tale motivo può spenderli come crede.
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Con la nascita di un figlio nasce anche una mamma e un papà, così come i rispettivi diritti e doveri.
Spetta infatti ai genitori occuparsi dei propri figli fino al raggiungimento della maggiore età o della loro autosufficienza economica.
Oltretutto questo vale indipendentemente che la coppia sia sposata, convivente, separata o divorziata.
Il figlio ha infatti il diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.
Soffermiamoci sul primo dei diritti individuati: il diritto al mantenimento.
I genitori devono adempiere i propri obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive possibilità economiche di ciascuno.
Tale concorso alle spese della prole permane anche quando la relazione affettiva tra i genitori naufraga.
In linea di massima il genitore presso il quale il figlio (o i figli) vivono stabilmente (cd. genitore collocatario) riceve un assegno di mantenimento periodico dall’altro genitore (cd. genitore non collocatario) per fare fronte alle esigenze quotidiane dei figli.
L’assegno di mantenimento periodico è destinato quindi a coprire tutti i costi connessi ai bisogni ordinari di vita del minore.
Devono ritenersi nello stesso incluse non solo le spese dirette – come scuola, cibo o abbigliamento – ma anche una parte dei costi indiretti della vita quotidiana, come casa, utenze e trasporti.
A tale assegno, che copre tutte le spese ordinarie (andranno poi aggiunte le spese straordinarie (“extra assegno”) che solitamente devono essere documentate e suddivise equamente (o in altra misura concordata) tra i genitori.
In questa sede ci occuperemo unicamente di spese ordinarie.
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Il genitore che versa l’assegno ha potere di controllo sulle spese effettuate dall’altro?
Questa è senza dubbio una della domande più gettonate tra genitori separati o divorziati.
Ebbene, fatti salvi casi eccezionali la risposta è no. Il genitore che riceve l’assegno non è tenuto a fornire alcun rendiconto dettagliato di come spende i soldi del mantenimento.
Non sussiste alcuna norma nel nostro ordinamento che imponga tale onere: si presume infatti che il denaro venga utilizzato nell’interesse del minore.
La ratio è evidente, l’assegno di mantenimento per i figli è forfetario e omnicomprensivo e prevedere un obbligo di rendicontazione su ogni spesa quotidiana potrebbe alimentare conflitti inutili, denunce strumentali e ingerenze intollerabili.
Oltretutto si porrebbe in evidente contrasto non solo con lo spirito di collaborazione genitoriale tutelato dalla legge sfavorevole il benessere del minore ma anche con la natura dell’assegno di mantenimento.
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La natura dell’assegno di mantenimento
Con la recente sentenza n. 37354/2025, la Corte di Cassazione ha compiuto un cambio di rotta in punto ai rapporti economici tra genitori separati.
I giudici hanno infatti stabilito un principio rivoluzionario in forza del quale le somme versate come assegno di mantenimento entrano nella disponibilità giuridica del genitore che vive con il figlio “iure proprio“, cioè come diritto personale e diretto.
In altre parole, l’assegno non è di proprietà esclusiva del figlio, come invece può essere una eredità, una donazione o una somma ricevuta a titolo di risarcimento, ma è un contributo che confluisce nel bilancio domestico gestito dal genitore affidatario.
Come anticipato, il denaro versato dall’altro genitore svolge la funzione di rimborsare e sostenere forfettariamente tutte le spese necessarie per i bisogni del minore (vitto, alloggio, utenze, cure) diventando di fatto proprietà di chi lo riceve e lo amministra nell’interesse complessivo della famiglia.
Il genitore che vive stabilmente con un figlio, che di fatto ha maggiore contezza della sue esigenze quotidiane (quantomeno in termini economici), non sarà tenuto a giustificare ogni singolo centesimo speso con scontrini o ricevute.
Quanto stabilito dalla Suprema Corte pone fine una volta per tutte alle diatribe economiche tra genitori separati sulla gestione del contributo per il minore.
Il denaro oggetto del mantenimento non è una sorta di patrimonio intoccabile del figlio, di cui l’ex coniuge sarebbe soltanto un mero custode temporaneo o un amministratore contabile.
Diversamente sarebbe costantemente esposto a responsabilità penali per ogni discrepanza tra entrate e uscite.
Cosa può fare il genitore non collocatario se sospetta che l’assegno di mantenimento dei figli venga usato impropriamente?
Nella prassi, sono molteplici i procedimenti giudiziari che nascono dalla pretesa del genitore non collocatario di prendere visione di scontrini e fatture per verificare come viene speso ogni singolo euro dell’assegno dall’altro genitore.
Tuttavia, la Suprema Corte traccia una linea di demarcazione molto netta tra la gestione economica, che è libera, e l’assistenza materiale, che rimane obbligatoria.
Pertanto qualora il genitore che versa l’assegno dovesse nutrire fondati sospetti – che dovranno essere suffragati da prove concrete – che il genitore collocatario sperperi il denaro per fini personali e che non provveda concretamente ai bisogni del figlio, potrà senza dubbio rivolgersi alle forze dell’ordine.
In questo caso il genitore che riceve l’assegno potrà essere perseguito per violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.)
Questo reato punisce chi si sottrae agli obblighi inerenti alla responsabilità genitoriale o fa mancare i mezzi di sostentamento al figlio.
Si precisa che tale fattispecie potrà configurarsi solo quando il figlio non sarà adeguatamente nutrito, vestito, istruito e curato.
Nessuna rilevanza penale assumerà la gestione finanziaria dell’assegno, unilateralmente stabilita (talvolta persino in maniera discutibile) del genitore collocatario.
Verosimilmente potrà persino destinare parte dell’assegno per esigenze comuni dell’abitazione, per pagare una bolletta di cui beneficia anche il minore o per fare la spesa per tutta la famiglia, purché ciò non comporti un pregiudizio per il minore.
Oltretutto, non si potrà configurare neppure il reato di “malversazione o dilapidazione di beni del minore” posto che tali condotte richiedono che i beni siano giuridicamente di proprietà del fanciullo e che il genitore stia sottraendo ricchezza dal suo patrimonio.
Tuttavia, come detto, l’assegno di mantenimento ordinario non costituisce un patrimonio autonomo del bambino, ma rappresenta un flusso di cassa destinato alla gestione familiare quotidiana, di cui il genitore collocatario è legittimo titolare.
Sul piano civilistico, una gestione del denaro palesemente inadeguata rispetto all’interesse del minore può, comunque, portare a conseguenze sulle modalità di affidamento e, più in generale, sulla responsabilità genitoriale.
Dinnanzi a condotte di grave negligenza del genitore collocatario l’intervento del Tribunale per i minorenni sarà quindi giustificato, ma ciò attiene alla sfera di tutela del minore e non ai rapporti economici dei genitori.
In tali ipotesi, il giudice non deve più verificare dove vanno i soldi attraverso un’analisi contabile, ma dovrà accertare come sta effettivamente il bambino.
Infine, il Genitore che corrisponde il contributo mensile potrà chiedere al Tribunale ordinario la revisione e/o la revoca dell’assegno di mantenimento, ove vi sia fondate e comprovati mutamenti delle condizioni economiche dell’altro genitore o in caso di raggiungimento della indipendenza economica del figlio.
In conclusione
Secondo la Cassazione non si può prospettare la titolarità del bene in capo al figlio minore per quanto riguarda le somme della contribuzione mensile.
Il genitore collocatario che riceve l’assegno di mantenimento per i figli minori (o maggiorenni non economicamente autosufficienti) non è tenuto a giustificare come utilizza il denaro.
Gode infatti di ampia libertà di gestione quotidiana delle risorse economiche da destinare al figlio (o ai figli).
Pretendere una rendicontazione analitica convertirebbe la collaborazione in un controllo contabile, certamente contrario allo spirito della legge ma soprattutto alla serenità dei figli.
Anche dopo la separazione, fiducia, responsabilità e rispetto reciproco restano i pilastri essenziali per crescere figli sereni.





