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PROCEDURA LEGALE DI ADOZIONE
Assistenza legale per Adozione
L’adozione nazionale è consentita a favore di minori (da 0 a 18 anni) dichiarati in “stato di adottabilità”, sul territorio italiano, dal Tribunale per i minorenni.
Lo stato di adottabilità viene dichiarato quando il minore é privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi.
Si precisa che tale mancanza di assistenza non deve essere dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio.
L’adozione nazionale è disciplinata dalla Legge 4 maggio 1983, n.184 (e s.m.i.).
Trattasi di una “adozione legittimante” posto che il minore adottato diventa figlio “legittimo” dei genitori adottivi.
Da ciò nel discendono i seguenti effetti giuridici:
- la sostituzione del proprio cognome con quello dei genitori adottivi e la trasmissione di quest’ultimo alle generazioni future;
- l’acquisizione di parentela con la famiglia allargata dei genitori adottivi;
- l’interruzione di ogni legame giuridico e rapporto con la famiglia biologica, salvo che per i divieti matrimoniali.
L’adozione internazionale è consentita a favore di minori stranieri (da 0 a 18 anni) dichiarati in “stato di adottabilità” dal rispettivo Paese di provenienza.
Per procedersi sarà necessaria una preliminare verifica dell’irreversibilità dello stato di adottabilità ed ottenere i consensi (ove richiesti) sia dal bambino che dai genitori biologici.
Infine dovrà sussistere l’impossibilità per il bambino di ricevere adeguati sostegni nel proprio Paese.
L’adozione internazionale è disciplinata dalla Legge n. 184 del 1983 e s.m.i. e dalla Legge n. 476 del 1998 che ha ratificato la Convenzione dell’Aja.
Come l’adozione nazionale, anche quella internazionale è da considerarsi una “adozione legittimante” con la produzione dei medesimi effetti giuridici.
L’adozione in casi particolari tutela il rapporto che si crea nel momento in cui il minore viene inserito in un nucleo familiare con cui in precedenza ha già sviluppato legami affettivi, o i minori che si trovino in particolari situazioni di disagio.
E’ disciplinata dall’art. 44 della Legge n. 184/83 s.m.i.
I casi contemplati prevedono tale opportunità per:
- persone unite al minore da parentela fino al sesto grado, ovvero da un rapporto stabile e duraturo, anche maturato nell’ambito di un prolungato periodo di affidamento, quando il minore sia orfano di padre e di madre;
- il coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge;
- i minori che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione (art. 3 della legge 104 del 1992)
- constatata impossibilità di affidamento preadottivo.
Nei casi di cui ai numeri 1, 3 e 4 l’adozione è consentita oltre che ai coniugi anche a chi non sia coniugato (anche single).
I legami con la famiglia di origine permangono e in tale tipo di adozione gli adottandi non acquistano alcun diritto su eventuali beni del minore adottato. Il minore, invece, è equiparato ai figli legittimi e concorre come ogni altro figlio nella divisione ereditaria dei beni degli adottanti.
Va, infine, precisato che a differenza dell’adozione ordinaria l’adozione in casi particolari può, nei casi previsti dalla legge, essere revocata.
La domanda dovrà essere presentata presso la cancelleria del tribunale per i minorenni con l’indicazione del minore del quale si chiede l’adozione ed i motivi.
Per l’adozione di un maggiorenne occorre presentare al Presidente del Tribunale del luogo di residenza dell’adottante.
L’adottato acquista:
- il diritto di anteporre il cognome dell’adottante al proprio;
- il diritto a succedere all’adottante nella stessa posizione dei figli legittimi;
- il diritto agli alimenti.
Tale adozione non muta diritti e doveri dell’adottato verso la famiglia di origine e non produce effetti verso i parenti dell’adottante e verso quelli dell’adottato.
Possono chiedere di adottare un maggiorenne le persone (coniugate o meno) che:
- non hanno discendenti legittimi o legittimati;
- hanno compiuto i 35 anni d’età;
- superano di almeno 18 anni l’età di coloro che intendono adottare.
E’ richiesto il consenso:
- dell’adottante, dell’adottando e dei loro eventuali coniugi;
- dei figli (legittimi o legittimati o naturali riconosciuti) maggiorenni dell’adottante;
- dei genitori dell’adottando.
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